Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente e alla retribuzione (TAR Toscana n. 400 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il giudicato non sia stato integralmente eseguito dall’amministrazione nel termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. L’accertamento dell’incompletezza dell’esecuzione legittima il giudice amministrativo ad assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, con contestuale nomina del Commissario ad acta per il caso di inerzia. Il diritto alla carta del docente e il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza di condanna costituiscono obblighi nascenti dal giudicato che l’amministrazione deve eseguire in ogni loro componente.

Il Fatto

Con sentenza n. 177 del 17 maggio 2023 il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’insegnante ricorrente, della somma di € 948,14 oltre interessi e rivalutazione, nei limiti del divieto di cumulo ex legge n. 724 del 1994. Il giudice del lavoro aveva altresì accertato il diritto della ricorrente alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La sentenza, notificata in data 18 maggio 2023, era passata in giudicato.

Poiché il Ministero non aveva eseguito la sentenza nella parte relativa alla sorte capitale e al riconoscimento del beneficio, la ricorrente propose ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato, compreso l’accreditamento della somma di € 3.000 sul c.d. “borsellino elettronico”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dai documenti in atti non risultava che il Ministero avesse provveduto a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno in relazione al pagamento della somma di € 948,14, oltre interessi e rivalutazione, e all’accertamento del diritto alla carta del docente per il periodo indicato.

Il TAR ha poi rilevato che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il superamento di tale termine, senza che l’amministrazione abbia completato l’adempimento, ha consolidato il presupposto per l’accoglimento del ricorso.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ha ritenuto che l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non fosse stato completo, risultando ineseguita la parte relativa alla condanna al pagamento e al riconoscimento del beneficio. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 177 del 2023.

Il TAR ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Per il caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, affinché provveda nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *