Condono in area vincolata ammesso solo per opere senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2223 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana di interpretazione autentica, anche in Sicilia il terzo condono edilizio non è ammesso per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo. In tali aree sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, purché non comportino nuovi volumi o superfici e ricorrano congiuntamente le altre condizioni di legge. Il diniego opposto dal Comune è atto vincolato: non richiede preavviso di diniego, né specifica motivazione sull’interesse pubblico, ed è insensibile al vizio di disparità di trattamento. Il silenzio-assenso non si forma, perché la disciplina speciale del condono contempla il silenzio-inadempimento e presuppone la trasmissione dello schema di provvedimento all’autorità preposta al vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa in Lipari, aveva ottenuto nel 2004 la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, con stralcio di alcune opere pertinenziali realizzate dopo l’1 ottobre 1983: un locale deposito ricavato da una cisterna interrata, un locale lavanderia-magazzino con terrazzo e un’area di parcheggio. Per tali opere presentava nel 2004 domanda di sanatoria ai sensi del terzo condono e chiedeva alla Soprintendenza l’accertamento della compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza, con nota del 6 febbraio 2023, esprimeva diniego e ordinava la riduzione in pristino; avverso tale atto pendeva ricorso gerarchico. Il Comune di Lipari, preso atto del contrario avviso dell’autorità preposta al vincolo, respingeva la domanda di condono con nota del 22 febbraio 2023. Il ricorrente impugnava il diniego comunale e, con motivi aggiunti, la nota della Soprintendenza e la circolare assessoriale n. 02/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 ha recepito la disciplina statale nella sua integralità, richiamando anche i limiti al rilascio del titolo.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2, ritenendo lesiva della riserva statale in materia ambientale la tesi della sanabilità delle opere in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Ne deriva il superamento del diverso avviso espresso dal C.G.A.R.S. nel parere n. 291/10 e la conferma dell’indirizzo già accolto dalle sentenze n. 836/2023 e n. 288/2023 del medesimo Consiglio.
In area vincolata sono dunque sanabili i soli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini paesaggistici, rileva qualsivoglia nuovo volume e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Nella specie gli interventi hanno determinato nuovi volumi o superfici e vanno valutati nella loro unitarietà, non essendo possibile distinguere tra opere sanabili e non sanabili.
Il diniego comunale è atto vincolato: la motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente, è superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego, non rileva il vizio di disparità di trattamento e resta irrilevante la pendenza del ricorso gerarchico avverso il diniego della Soprintendenza, pienamente efficace. Quanto al silenzio-assenso invocato ex art. 29 della legge regionale n. 7/2019, il Collegio osserva che la disciplina speciale del condono contempla il silenzio-inadempimento e che, in ogni caso, il Comune non ha mai trasmesso all’autorità preposta al vincolo lo schema di provvedimento e la documentazione, adempimento da cui decorre il termine. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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