Ferie non godute dal militare: rifiuto conversione esclude monetizzazione (Cons. Stato n. 2908 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost., è irrinunciabile e si applica anche ai militari. La regola generale impone che le ferie siano godute durante il rapporto di lavoro; l’indennità sostitutiva spetta solo quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non gli sia comunque imputabile. Il militare che, consapevole dei giorni di licenza maturati e dell’imminente collocamento in quiescenza, esclude espressamente la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza compie una scelta libera e consapevole, che preclude la monetizzazione delle ferie non godute.

Il Fatto

L’appellante, militare della Guardia di finanza, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 9 gennaio 2021, a seguito di domanda presentata il 12 maggio 2020. Durante il rapporto non ha goduto di 18 giorni di licenza ordinaria per il 2019 e di 39 giorni per il 2020.

Invitato a predisporre un piano di fruizione, l’interessato aveva presentato un prospetto accettato dai superiori. Sopravvenuta una malattia dipendente da causa di servizio, con domanda del 22 giugno 2020 ha chiesto il collocamento in aspettativa per infermità, dichiarando espressamente di non voler convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Collocato in quiescenza, ha poi chiesto il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 36, terzo comma, Cost., quale corollario della tutela del lavoro e della salute, applicabile ai militari anche in forza dell’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare. La disciplina di settore prevede ipotesi di indennità sostitutiva solo in casi determinati. L’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 ha poi imposto la fruizione obbligatoria delle ferie ed escluso in via generale i trattamenti economici sostitutivi.

La Corte richiama la Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha ritenuto compatibile tale divieto a condizione di salvaguardare la tutela del lavoratore che non abbia potuto godere del riposo per causa a lui non imputabile. Vengono poi citate la sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, e la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, Comune di Copertino, secondo cui il diritto alle ferie non si estingue quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiarne, mentre la perdita è legittima se questi, deliberatamente e con piena cognizione, si è astenuto dal fruirne. La regola che ne deriva è che l’indennità spetta quando la mancata fruizione non sia voluta né imputabile al lavoratore, come affermato dal parere Cons. Stato, sez. I, n. 1301 del 28 ottobre 2024.

Il Collegio esamina quindi l’art. 905, comma 2, c.m., che in caso di malattia impone la concessione dei periodi di licenza non fruiti prima dell’aspettativa, e la circolare della Guardia di finanza che lo attua. Da tali fonti discende che il militare può scegliere tra convertire la licenza ordinaria in licenza di convalescenza ovvero escludere la conversione, mantenendo la possibilità di fruire delle ferie dopo la malattia. Si tratta di un assetto che contempera il diritto irrinunciabile alle ferie con l’interesse a non superare il periodo massimo di aspettativa.

Nel caso concreto l’appellante, consapevole dei giorni maturati e dell’imminente quiescenza, con la domanda del 22 giugno 2020 ha escluso la conversione. Il mancato godimento è dunque ascrivibile a una scelta libera e consapevole e non a cause a lui non imputabili: nessuna indennità è dovuta. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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