Verifica di compatibilità regionale e attestazione comunale non imputabile al privato (Cons. Stato n. 2906 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di verifica di compatibilità regionale per l’installazione di grandi macchine diagnostiche, la mancata o tardiva attestazione comunale di avvenuta verifica dei titoli e di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia non può determinare l’esclusione del privato richiedente dalla comparazione. Si tratta di adempimento gravante sul Comune, non sul richiedente, sicché la Regione è tenuta a richiedere l’integrazione documentale e a concludere l’istruttoria. La trasmissione dilazionata non incide sulla fase concorsuale, avendo il privato posto in essere gli adempimenti di propria competenza. Il criterio di priorità cronologica dell’autorizzazione all’esercizio introdotto dal regolamento regionale è residuale e non comporta automaticamente la preferenza del concorrente che ne sia munito. I punteggi assegnati in base ai criteri della deliberazione regionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, contraddittorietà, erroneità o travisamento del fatto.

Il Fatto

La struttura sanitaria appellante gestisce una casa di cura privata e ha presentato al Comune di appartenenza istanze per l’installazione di una R.M.N. Grande Macchina e di una T.A.C., trasmesse alla Regione per il prescritto parere di compatibilità. Analoghe istanze ha presentato un centro concorrente presso un altro Comune. La Regione, in ragione della natura contingentata del fabbisogno, ha comparato le domande secondo i criteri della deliberazione regionale, rilasciando parere favorevole al concorrente per entrambe le tipologie di macchinario.

La struttura ha impugnato le determinazioni regionali davanti al TAR, che ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale del concorrente. Propone appello, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 9/2017, l’omessa valutazione del titolo di priorità e l’erronea attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse degli appelli incidentali subordinati. Sul primo motivo, la Corte ricostruisce l’art. 7 della legge regionale n. 9/2017: il Comune, verificati i titoli e la conformità urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l’avvenuta verifica. Nella specie il Comune ha trasmesso tempestivamente l’istanza, riscontrando poi la richiesta regionale di integrazione prima del parere di compatibilità.

È vero che entro il termine il Comune non ha inviato l’attestazione, ma si tratta di adempimento gravante sul Comune e non sul privato richiedente. La mancata allegazione non avrebbe potuto condurre all’esclusione del concorrente dalla procedura comparativa: la Regione era tenuta a chiedere l’integrazione, come ha fatto. La norma non può essere interpretata nel senso di far ricadere sul privato un adempimento di verifica e attestazione spettante all’ente. La trasmissione dilazionata non ha inciso sulla fase concorsuale, avendo il centro posto in essere gli adempimenti di propria competenza e non potendo subire un effetto espulsivo ricollegato a esigenze istruttorie concernenti i rapporti tra Comune e Regione.

Quanto al titolo edilizio, la Corte rileva che esso è riferibile a una variante in corso d’opera di un titolo già rilasciato, concernente modifiche non relative alle parti destinate alla risonanza magnetica. L’attestazione comunale, inoltre, ha il medesimo oggetto della richiesta, riguardando sia l’impianto T.A.C. sia l’impianto R.M.N.

Sul secondo motivo, il criterio di priorità cronologica introdotto dal regolamento regionale n. 9/2022 si applica alle istanze presentate dal bimestre successivo alla sua entrata in vigore; le richieste precedenti restano attratte al regime transitorio, che non prevedeva quel criterio. Il criterio è comunque residuale rispetto agli altri e la sua ricorrenza non avrebbe potuto comportare automaticamente la preferenza.

Sul terzo motivo, la sentenza merita conferma per il mancato superamento della prova di resistenza: anche attribuendo il massimo punteggio sui criteri contestati, la struttura non avrebbe superato il concorrente, distanziato di sette punti. I punteggi sui criteri di raggiungibilità, parcheggi, ubicazione al piano terra, tecnologie e servizi accessori costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, non sindacabile nei ristretti limiti invocati. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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