Ortofoto SIT regionale provano datazione abuso in accertamento di conformità (TAR Puglia n. 1349 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di conformità ai sensi della legge regionale sul piano casa, la prova della realizzazione dell’ampliamento in epoca successiva all’entrata in vigore della legge può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo riservata alle sole fatture della ditta esecutrice. Le ortofoto estratte dal sistema informativo territoriale regionale costituiscono documenti di pubblico dominio, normalmente utilizzati dagli operatori del settore, e le loro risultanze devono ritenersi attendibili fino a prova contraria. Il provvedimento conclusivo che richiami una sola delle motivazioni del preavviso di diniego implica abbandono implicito delle altre, secondo criteri di ragionevolezza; ove la seconda motivazione si intenda tacitamente richiamata, il provvedimento è carente sul piano motivazionale per omesso esame delle controdeduzioni.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota dirigenziale con cui il Comune ha respinto la domanda di accertamento di conformità presentata per due interventi in ampliamento eseguiti su un’abitazione al piano attico: una lavanderia in adiacenza alla cucina e una zona solarium ottenuta chiudendo la veranda esistente.

Il preavviso di diniego si fondava su due rilievi: la mancata dimostrazione della realizzazione delle opere dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009 e l’omessa presentazione della pratica strutturale per l’attestazione provinciale. Il ricorrente aveva replicato producendo l’atto di compravendita del 2009, che descriveva l’immobile privo delle opere, e alcune ortofoto aerofotogrammetriche relative agli anni 2011, 2013 e 2015. Il provvedimento conclusivo ha confermato il diniego richiamando la sola prima motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la portata del richiamo operato dal provvedimento conclusivo alle ragioni del preavviso. Il diniego definitivo menziona espressamente una soltanto delle due contestazioni, quella relativa alla mancata dimostrazione della datazione dell’ampliamento. Secondo criteri di ragionevolezza, tale circostanza va interpretata nel senso che l’Amministrazione ha inteso implicitamente abbandonare la contestazione sulla pratica strutturale, non potendo aversi altrimenti spiegazione del richiamo selettivo.

Il Tribunale aggiunge una considerazione di carattere subordinato: ove si ritenesse tacitamente richiamata anche la seconda motivazione, il provvedimento sarebbe in parte qua manifestamente carente sul piano motivazionale, per omesso esame delle specifiche controdeduzioni del ricorrente sull’irrilevanza sismica dell’intervento.

Passando al motivo superstite, la Corte ritiene decisivo il rilievo che le ortofoto esibite dimostrano l’assenza dell’ampliamento nel 2011 e la sua comparsa a partire dal 2013. Da ciò trae la prova della realizzazione in epoca successiva alla legge sul piano casa.

L’obiezione del Comune, secondo cui le ortofoto sarebbero prive di data certa, non è accolta. Il Collegio osserva che si tratta di documenti tratti dal Sistema informativo territoriale istituito dalla Regione Puglia, circostanza non contestata. Le relative risultanze, di pubblico dominio e normalmente utilizzate dagli operatori del settore, devono ritenersi attendibili fino a prova contraria.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della nota dirigenziale impugnata. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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