Ferie non godute: onere del datore di provare l’effettiva fruibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20035 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ferie non godute e di indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie residue. L’art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall’art. 1, co. 55, L. n. 228/2012, va interpretato in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della corrispondente indennità. La decadenza opera solo se il datore prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie — se necessario formalmente — avvisandolo in modo accurato e in tempo utile che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perse.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della società intimata fino al collocamento in quiescenza, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi maturati non fruiti e quota parte dell’indennità sostitutiva del preavviso. L’opposizione della società era parzialmente accolta in primo grado, con revoca del decreto e riconoscimento della sola indennità ex fissa.

La Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale del lavoratore sia quello incidentale della società. In particolare riteneva inammissibili per novità i fatti dedotti dal lavoratore, non assolto l’onere di attivarsi per programmare le ferie prima della cessazione e dimostrata l’offerta datoriale di un adeguato tempo per il godimento. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con quattro motivi; la società resta intimata.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. La Corte rileva che con il primo motivo di appello il lavoratore si era limitato a riportare le note per l’udienza di primo grado, con le circostanze rilevanti e il richiamo ai documenti di provenienza aziendale. In particolare aveva evidenziato che l’invito a usufruire delle ferie residue era stato accolto solo limitatamente a 41 giorni, residuando ulteriori giorni non godibili per l’imminente cessazione del rapporto.

Da qui la conclusione che il motivo di appello non conteneva deduzioni nuove, ma solo la doglianza del mancato esame di quanto già esposto in primo grado, con un fatto costitutivo del diritto rimasto inalterato, ossia la mancata fruizione delle ferie per fatto non imputabile al dipendente. Il motivo andava quindi esaminato nel merito.

Nel merito, la Corte ricorda che la perdita automatica del diritto alle ferie e all’indennità è esclusa dal diritto eurounitario, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenze del 06 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16 e nelle cause C-619/16 e C-684/16. Richiama inoltre Cass. ord. n. 16175/2024 e Cass. n. 21780/2022: la decadenza si verifica solo se il datore prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, che in caso di mancata fruizione esse andranno perse.

Viene così ribadito il principio secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie residue. Nel caso concreto, a fronte di una specifica deduzione circa oltre 80 giorni di ferie accumulati, la Corte territoriale ha omesso ogni accertamento, ritenendo nuova la deduzione, mentre doveva verificare il numero esatto dei giorni ancora da godere alla data dell’invito e la tempestività dello stesso a fronte del collocamento in quiescenza.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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