Fermo e interrogatorio: avvisi art 386 non comportano nullità (Cass. pen. Sez. I n. 20380 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione degli avvisi previsti dall’art. 386 cod. proc. pen. costituisce condizione di validità del solo arresto in flagranza e la sua omissione non determina la nullità degli atti conseguenti, incluso l’interrogatorio, né l’inefficacia del fermo o dell’arresto. Quest’ultima consegue unicamente al mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti e dell’arrestato al pubblico ministero. L’art. 141-bis cod. proc. pen. impone la videoregistrazione a pena di inutilizzabilità solo per l’interrogatorio di persona in stato di detenzione, condizione che deve sussistere all’inizio dell’atto. La nomina del difensore d’ufficio in deroga all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen. è legittima quando ricorrano motivi di urgenza, e alla sua violazione non consegue alcuna sanzione processuale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato accompagnato in caserma la sera del 2 agosto 2025 e vi era rimasto per l’intera notte, ricevendo la notifica di plurimi verbali di sequestro. La mattina successiva, alle ore 8.40, era stato sottoposto a interrogatorio alla presenza del pubblico ministero e di un difensore d’ufficio; solo all’esito dell’atto gli era stato notificato il fermo.

Il GIP del Tribunale di Nola aveva convalidato il fermo con ordinanza del 6 agosto 2025, in relazione a un tentato omicidio ai danni della coniuge. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 19 settembre 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame, ravvisando le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e ritenendo la custodia cautelare in carcere l’unica misura idonea, non essendo eseguibili gli arresti domiciliari all’estero. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo le eccezioni processuali già sollevate.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte affronta tre questioni processuali, tutte respinte. La prima riguarda l’asserita nullità dell’interrogatorio per mancata comunicazione degli avvisi ex art. 386 cod. proc. pen. Il Collegio osserva che non risulta alcuna limitazione della libertà personale all’atto dell’accompagnamento, funzionale alla stesura e alla notifica di plurimi atti.

Anche in via di sola ipotesi, la Corte richiama il principio secondo cui la comunicazione degli avvisi è condizione di validità del solo arresto in flagranza e la sua omissione non costituisce causa di nullità degli atti conseguenti, incluso l’interrogatorio (Sez. II n. 6013 del 30.01.2018, Rv 272676-01), né causa di inefficacia. Il comma 7 della stessa disposizione prevede l’inefficacia solo come conseguenza del mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Quanto alla modalità di nomina del difensore, il Collegio — qualificandosi giudice del fatto in presenza di un dedotto error in procedendo — accede direttamente al verbale di interrogatorio. Da esso emerge che la nomina del difensore d’ufficio era intervenuta per motivi di urgenza, attesa l’irreperibilità degli avvocati di turno. Sussistono quindi i presupposti per la nomina in deroga all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen.; in ogni caso nessuna sanzione processuale consegue alla violazione della disposizione.

Infine, l’eccezione di inutilizzabilità per violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen. è respinta. La norma si applica, a pena di inutilizzabilità, solo all’interrogatorio di persona in stato di detenzione, circostanza che non sussisteva all’inizio dell’atto, compiuto ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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