Utilizzazione del minore e pornografia domestica: necessaria la prova del condizionamento (Cass. pen. Sez. III n. 20379 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La produzione di materiale pornografico realizzato con un minore infradiciottenne fuoriesce dalla sfera di applicazione dell’art. 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. solo quando manchi la utilizzazione del minore e il consenso sia prestato da chi ha raggiunto l’età per manifestarlo. Il discrimine non è dunque il consenso in sé, ma la configurabilità dell’utilizzazione, che presuppone un’approfondita valutazione del contesto, dell’età, della maturità, dell’esperienza e dello stato di dipendenza del minore. Occorre la dimostrazione di un significativo differenziale di potere, tale da integrare forme di coercizione o di condizionamento della volontà. La cosiddetta pornografia domestica non costituisce un’autonoma ipotesi di irrilevanza penale, dovendo il giudice verificare in concreto che il consenso del minore sia stato libero e consapevole, immune da induzione o seduzione affettiva dell’adulto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10 giugno 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Milano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il delitto di produzione di materiale pornografico realizzato utilizzando la minore persona offesa, all’epoca infradiciottenne.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con i primi tre ha contestato l’erronea interpretazione della nozione di utilizzazione e il vizio di motivazione, in contraddizione con l’archiviazione disposta per il delitto di violenza sessuale, deducendo l’assenza di coercizione o condizionamento e la natura privata del materiale. Con il quarto ha censurato il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo; con il quinto la denegata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca. I profili dedotti si fondano sul contenuto di atti — il decreto di archiviazione e il verbale dell’incidente probatorio — non puntualmente allegati né riprodotti nel ricorso. Nonostante l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., resta fermo il principio di autosufficienza del ricorso, con onere di diligenza del difensore nel verificare la trasmissione degli atti.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte ribadisce, sulla scia di Sez. U n. 51815 del 2018 e Sez. U n. 4616 del 28 ottobre 2021, che il discrimine tra penalmente rilevante e irrilevante non è il consenso in quanto tale, ma la configurabilità dell’utilizzazione: la condotta di chi manovra, strumentalizza o sfrutta il minore piegandolo ai propri fini.

Il giudice è tenuto a un accertamento particolarmente rigoroso, volto a escludere che il consenso sia stato inficiato da condizionamenti. Rilevano le condotte squisitamente induttive, la seduzione affettiva, il ricatto affettivo, la strumentalizzazione della superiorità di età, esperienza o posizione sociale. Il consenso all’atto sessuale, inoltre, non include di per sé quello alla registrazione né alla successiva conservazione delle immagini.

Nel caso concreto la prova dell’attività induttiva si fonda su una motivazione scarna e contraddittoria. Le immagini contestate sono datate aprile 2019; lo scambio epistolare, privo di datazione precisa, si colloca in un periodo diverso, quando i due vivevano ancora nello stesso stabile. La Corte territoriale non ha ponderato questa anacronia, né ha individuato messaggi o conversazioni coevi dai device analizzati.

La quarta doglianza è inammissibile perché involge questione non devoluta in appello, secondo la regola degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. L’ulteriore censura sulle attenuanti resta assorbita. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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