Rilevazione officiosa della cessazione della materia del contendere e obbligo di contraddittorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 19176 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte. Tuttavia, il giudice che rilevi ufficiosamente una questione determinante per l’esito del giudizio è tenuto, in ossequio al principio del contraddittorio, ad assegnare alle parti un termine affinché possano svolgere la propria attività assertiva e probatoria sul punto, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.. La violazione di tale obbligo determina la nullità della sentenza; né può ritenersi che il diritto di difesa sia stato adeguatamente assicurato attraverso il solo ricorso al circuito delle comparse conclusionali e memorie di replica, che assolvono una funzione meramente illustrativa e riepilogativa delle difese già svolte.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio pendente tra il debitore e la cessionaria del credito, originariamente azionato da una banca con decreto ingiuntivo. Il giudizio traeva origine dall’opposizione del debitore al decreto che gli ingiungeva il pagamento, in solido con altri, della somma di euro 378.886,47, quale fideiussore di una società cooperativa.
In sede di precisazione delle conclusioni, svolta con le modalità della trattazione scritta, l’appellante aveva allegato e documentato la conclusione di un accordo transattivo con la cessionaria del credito, versando anche la documentazione dei primi pagamenti. La Corte di appello, ritenuta la natura novativa della transazione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, nonostante la contestazione della banca e la sua dichiarazione di non accettare il contraddittorio sulla nuova allegazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha affermato che la cessazione della materia del contendere è rilevabile d’ufficio anche in appello, non costituendo un’eccezione in senso stretto, ma ha precisato che tale potere deve essere esercitato nel rispetto del principio del contraddittorio. In particolare, il giudice che rilevi ufficiosamente una questione determinante per l’esito del giudizio, tanto più quando questa consegua a un’allegazione difensiva corredata da relative evidenze documentali, è tenuto ad assegnare alle parti un termine per svolgere attività assertiva e probatoria, ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva provveduto alla rilevazione della causa di cessazione della materia del contendere successivamente alla chiusura della fase istruttoria, senza aver previamente sollecitato il contraddittorio sulla questione. La circostanza che la banca avesse sviluppato deduzioni difensive nelle memorie di replica non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, atteso che le comparse conclusionali e memorie di replica hanno funzione meramente illustrativa e riepilogativa delle difese già svolte, non potendo costituire la sede per lo sviluppo di nuove linee difensive o per l’articolazione di istanze istruttorie.
La Corte ha ulteriormente evidenziato che la nuova allegazione richiedeva una valutazione in ordine alla natura dell’accordo transattivo, in relazione alla quale non poteva escludersi l’esigenza della controparte di svolgere difese e avanzare istanze istruttorie per dimostrare l’inidoneità del fatto sopravvenuto a estinguere il credito azionato. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento dei motivi residui, vertenti su questioni strettamente dipendenti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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