Onere probatorio dell’affidamento di fatto e natura delle rimesse (Cass. civ. Sez. 1 n. 12203 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari di conto corrente, grava sul correntista che agisca per la ripetizione di indebito l’onere di provare la sussistenza di un affidamento, al fine di distinguere le rimesse aventi natura solutoria da quelle meramente ripristinatorie. Tale onere non può ritenersi assolto attraverso la mera allegazione di elementi indiziari, come la previsione contrattuale della possibilità di concedere aperture di credito, ma richiede la dimostrazione concreta dell’esistenza e dei limiti dell’affidamento stesso. Il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando la violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile, così come è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una società proponeva domanda nei confronti della banca, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate su un conto corrente, aperto nel 1989 ed estinto nel 1996, deducendo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando nulle le clausole contrattuali e condannando la banca alla restituzione di una somma, ma dichiarando prescritta la domanda per le rimesse anteriori al decennio, qualificate come solutorie in assenza di prova di un affidamento. La Corte d’Appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza, respingeva le domande della società, ritenendo che, in mancanza di un conto affidato, tutti i versamenti avessero natura solutoria e che il termine di prescrizione decorresse dai singoli versamenti, essendo onere della correntista provare l’esistenza dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In particolare, con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva affermato che la prova dell’affidamento dovesse essere data per iscritto, ma aveva semplicemente accertato, in fatto, che la correntista non aveva provato l’esistenza di un’apertura di credito. Il ricorso mirava quindi a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, incompatibile con il giudizio di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha sottolineato che la decisione impugnata era una doppia conforme, rendendo inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi. In ogni caso, la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dell’affidamento, non potendo la previsione di una mera facoltà di concederlo costituire prova della sua esistenza.

La Corte ha poi affrontato il tema della distribuzione dell’onere probatorio, rigettando la tesi della ricorrente secondo cui l’accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sarebbe una questio iuris rimessa al giudice. Al contrario, è onere del correntista, che agisce per la ripetizione, allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero l’esistenza di un affidamento e l’avvenuto pagamento non dovuto. Infine, il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non emergendo dalla motivazione il criterio applicato per l’individuazione delle rimesse e non essendo stato indicato se la questione fosse stata oggetto di un motivo di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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