Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi secondo Lexitor (ABF Collegio di Palermo n. 3475 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di giustizia. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia» ha confermato che tale interpretazione conforme era possibile e doverosa. In mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, i costi istantanei si riducono secondo il criterio della curva degli interessi, determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità; per i costi recurring e gli oneri assicurativi resta fermo il criterio del pro rata temporis. La penale di estinzione anticipata è legittima quando ricorrono i presupposti dell’art. 125-sexies TUB. Le spese legali sono risarcibili solo se sorrette da prova documentale del danno e da un comportamento dell’intermediario gravemente scorretto o dilatorio.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 61. Chiede all’ABF il rimborso dei costi e degli oneri addebitati in occasione dell’estinzione anticipata, a titolo di commissioni della rete distributiva e commissioni dell’intermediario finanziario, per complessivi € 1.055,65 calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo. Domanda altresì il rimborso della penale di € 128,03, delle quote eventualmente versate in eccedenza dopo l’estinzione, delle spese legali e del contributo per la presentazione del ricorso. In via subordinata chiede l’applicazione del criterio della curva degli interessi, ove alle voci di costo contestate venga riconosciuta natura up front. L’intermediario resiste, sostenendo la trasparenza delle condizioni contrattuali, la chiara ripartizione tra costi up-front e recurring e l’avvenuto rimborso delle commissioni dell’intermediario finanziario per € 680,38 secondo il piano di ammortamento; le commissioni di distribuzione sarebbero invece irripetibili.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, aveva fatto salve per i contratti già stipulati le disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità di tale clausola di salvezza, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». La Consulta ha escluso che l’interpretazione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla sentenza Lexitor fosse contra legem: già il dato testuale precedente consentiva di pervenire a quella lettura, dovendo la riduzione riguardare tutti i costi del credito, compresi quelli up front.

Da qui il richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». Quanto al criterio, per i costi istantanei si applica quello della curva degli interessi, determinato in via integrativa secondo equità in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale; per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF, che individuano il criterio del pro rata temporis. Tali principi restano invariati anche dopo l’art. 27 della legge di conversione del D.L. n. 104/2023.

Nel caso concreto, le commissioni della rete distributiva hanno natura up front e vanno ridotte secondo la curva degli interessi; le commissioni dell’intermediario finanziario hanno natura recurring e risultano già rimborsate per € 680,38 in base al piano di ammortamento. Il Collegio quantifica il residuo dovuto in € 232,71, oltre agli interessi dalla data del reclamo.

Viene invece respinta la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata: ricorrono i presupposti dell’art. 125-sexies TUB, poiché alla data dell’estinzione la vita residua superava un anno, non sussistono ipotesi di esclusione dell’indennizzo, l’importo addebitato corrisponde all’1% del debito residuo e il criterio di calcolo non è contestato. Rigettata anche la domanda sulle quote versate dopo l’estinzione, formulata in modo generico e priva di supporto probatorio.

Quanto alle spese legali, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025: il danno emergente è risarcibile secondo le regole di diritto comune, la domanda è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, ma richiede prova documentale dell’effettività e della necessità della difesa tecnica, oltre a un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. Nel caso in esame il reclamo è stato riscontrato nei termini, non emerge alcun comportamento ostruzionistico, la materia è oggetto di orientamento consolidato e manca la documentazione. La domanda è pertanto respinta, con parziale accoglimento del ricorso e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 176 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *