App di pagamento: i soldi sono garantiti come quelli in banca?

Per i nuovi operatori i pagamenti possono essere la porta per conquistare clienti e arrivare poi a depositi, risparmio e credito: lo ha detto il 23 ottobre Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia. Se l’app non è una banca, però, chi vi tiene denaro non ha la garanzia dei depositi: la legge lo protegge in un altro modo.

Che cosa ha detto Scotti sui nuovi operatori dei pagamenti?

Che la digitalizzazione può spostare verso piattaforme e altri intermediari funzioni oggi concentrate nelle banche, a cominciare dal rapporto con il cliente. Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia, lo ha detto il 23 ottobre 2026 a Milano, all’incontro annuale dell’Institut International d’Études Bancaires, nell’intervento The two-tier system in transition: public foundations, private innovation. Del tema principale dell’intervento, la convivenza tra moneta pubblica e moneta bancaria, abbiamo scritto in Euro digitale: perché i soldi in banca valgono come i contanti.

Sul rapporto con il cliente il ragionamento è questo:

  • la relazione con il cliente potrebbe passare sempre più da portafogli digitali, piattaforme di negoziazione, sistemi di tesoreria e applicazioni integrate in altri servizi;
  • se un altro operatore controlla l’interfaccia, la banca può continuare a fornire credito e liquidità, ma diventa meno visibile al cliente e meno in grado di definire il servizio;
  • per i nuovi operatori i pagamenti possono essere un modo semplice per acquisire clienti e poi allargarsi, per gradi, a depositi, risparmio e credito.

Scotti ne ricava una domanda per le banche: dove potranno ancora creare valore. Per chi usa queste app la domanda è un’altra: che tutela ha il denaro che vi lascia.

Chi può gestire i soldi degli utenti di un’app di pagamento?

Solo soggetti autorizzati. Il Testo unico bancario (TUB) riserva i servizi di pagamento alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, oltre che ad altri soggetti indicati dalla legge, come la Banca centrale europea e lo Stato (art. 114-sexies TUB). L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (art. 114-bis TUB).

La moneta elettronica è, per esempio, il saldo di una carta prepagata o di un borsellino digitale. Gli istituti di pagamento, invece, eseguono pagamenti e tengono conti di pagamento, che il cliente usa per incassare e pagare. Dall’esterno l’app di una banca e quella di un istituto di pagamento possono sembrare identiche. Per la legge non lo sono.

I soldi su un’app di pagamento sono coperti dalla garanzia dei depositi?

No, se l’app non è gestita da una banca. Il sistema di garanzia dei depositanti, che rimborsa fino a 100.000 euro per depositante, riguarda i crediti verso le banche, come prevede la norma del TUB sui depositi rimborsabili. Ne abbiamo parlato in I soldi sul conto corrente sono garantiti?

La ragione sta nella natura del rapporto. Il TUB chiama raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o in altra forma, e la vieta, se rivolta al pubblico, a chi non è una banca. La stessa norma precisa che ricevere fondi per emettere moneta elettronica non è raccolta del risparmio tra il pubblico (art. 11 TUB). Chi carica denaro su una carta prepagata, quindi, non fa un deposito: acquista moneta elettronica.

La moneta elettronica, inoltre, non rende: chi la emette non può concedere interessi né altri benefici commisurati alla giacenza (art. 114-bis TUB). E per arrivare ai depositi veri e propri, uno dei passi che Scotti indica per i nuovi operatori, bisogna essere una banca.

Che cosa succede ai soldi se l’app di pagamento fallisce?

La legge li tiene separati dal patrimonio dell’istituto, così i suoi creditori non possono prenderli. Gli istituti di pagamento registrano le somme di ciascun cliente in conti di pagamento usati solo per i servizi di pagamento. Le somme sono investite, secondo le regole della Banca d’Italia, in attività che formano un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto, sul quale i creditori dell’istituto non possono agire (norma del TUB sui conti di pagamento).

Lo stesso vale per gli istituti di moneta elettronica, per le somme ricevute dai clienti in cambio della moneta elettronica (norma del TUB sulle forme di tutela). In caso di crisi la procedura è la liquidazione coatta amministrativa, e in entrambi i casi i clienti sono equiparati a chi ha diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Non è però una garanzia di rimborso. La separazione protegge il denaro dai creditori dell’istituto; il rimborso fino a 100.000 euro resta riservato ai crediti verso le banche.

Si possono riavere in ogni momento i soldi caricati su una carta prepagata?

Sì, se sono moneta elettronica. L’emittente deve rimborsarla su richiesta del titolare, in ogni momento e al valore nominale, secondo le condizioni del contratto di emissione (art. 114-ter TUB). Il diritto al rimborso si prescrive nei termini ordinari.

Per le imprese la regola è più flessibile. Chi accetta pagamenti in moneta elettronica e non è un consumatore può regolare il rimborso nel contratto con l’emittente, anche in deroga a una parte della disciplina di legge: lo prevede lo stesso art. 114-ter.

Come si capisce se un’app è una banca o un istituto di pagamento?

Dagli albi della Banca d’Italia, che iscrive in albi appositi gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati in Italia (art. 114-quater e art. 114-septies TUB). L’albo degli istituti di pagamento è consultabile pubblicamente e indica anche i servizi che ciascun istituto può prestare. La ricerca si fa dalla pagina della Banca d’Italia per la consultazione di albi ed elenchi di vigilanza, con il nome della società che presta il servizio, indicato nel contratto: non sempre coincide con il nome dell’app.

Se l’operatore è la succursale italiana di una banca di un altro Paese dell’Unione, i depositi sono coperti dal sistema di garanzia del suo Stato, che la succursale può integrare aderendo a un sistema italiano (art. 96 TUB).

Che cosa insegna l’intervento a chi usa le app di pagamento?

Che il nome dell’app conta meno della natura giuridica di chi la gestisce. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

Scotti descrive un rapporto con il cliente che si sposta verso operatori diversi dalle banche. Per il diritto lo spostamento non è neutro. Lo stesso gesto, lasciare denaro su un’app, produce un deposito garantito fino a 100.000 euro se il gestore è una banca, e un credito protetto dalla separazione patrimoniale se è un istituto di pagamento o di moneta elettronica. Le due tutele funzionano in modo diverso: la prima rimborsa entro un limite, la seconda tiene il denaro fuori dalla portata dei creditori dell’istituto.

L’intervento non entra in questi profili. Non dice quanti clienti tengono denaro presso operatori non bancari e non valuta se la separazione patrimoniale basti in caso di crisi. Ed è il discorso di un componente del Direttorio della Banca d’Italia, non un atto normativo.

Sul piano pratico, chi tiene denaro su un’app può:

  • verificare negli albi della Banca d’Italia se il gestore è una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento;
  • tenere presente che la garanzia fino a 100.000 euro vale solo per i depositi bancari;
  • ricordare che la moneta elettronica non rende interessi e si può chiedere indietro in ogni momento, al valore nominale;
  • se è un’impresa che incassa in moneta elettronica, leggere nel contratto le condizioni di rimborso.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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