Successione e richiesta documenti ex art. 119 TUB (ABF Collegio di Milano n. 2346 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di richiesta di documentazione ex art. 119 TUB avanzata dall’erede, la consegna integrale della documentazione richiesta da parte dell’intermediario, anche in più tranches antecedenti e successive al ricorso, determina la cessazione della materia del contendere sul relativo capo, sempre che l’intermediario si impegni a corrispondere le spese di procedura. La domanda volta a ottenere il blocco dell’accesso ai rapporti della defunta da parte di soggetti non eredi non può trovare accoglimento quando l’intermediario dimostri che le deleghe erano state regolarmente conferite e che ogni operatività è cessata alla comunicazione del decesso, senza accessi successivi. La mancata contestazione da parte del ricorrente delle informazioni già ricevute preclude ogni ulteriore pronuncia sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede del de cuius, chiedeva all’intermediario, in data 23.01.2025, la dichiarazione di sussistenza dei rapporti, ottenendola però priva dell’indicazione di una cassetta di sicurezza. Con successiva richiesta dell’08.05.2025, allegata la prova dell’esistenza della cassetta, segnalava altresì che un soggetto non erede aveva ancora la possibilità di visualizzare tramite home banking i rapporti della defunta. Dopo reclamo del 04.09.2025, l’intermediario comunicava la mancanza dell’atto notorio e della denuncia di successione.
Il ricorrente chiedeva quindi la consegna di contratti, estratti conto, documentazione sulla cassetta di sicurezza e copie di polizze, il blocco degli accessi ai rapporti della de cuius e l’indicazione di eventuali rapporti cointestati. L’intermediario controdeduceva di aver già consegnato la documentazione, di aver cessato ogni operatività alla notizia del decesso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la domanda come richiesta di documentazione e informazioni ex art. 119 TUB sui rapporti facenti capo alla de cuius. Sul primo capo rileva che l’intermediario ha fornito evidenze di una pec del 03.07.2025 con cui erano stati trasmessi gli estratti dei conti correnti e dei depositi titoli richiesti, precisando che la documentazione relativa alle polizze andava richiesta direttamente alle compagnie assicurative.
Nelle more del procedimento l’intermediario trasmetteva, in data 30.10.2025, copia del contratto della cassetta di sicurezza e, in data 07.11.2025, copia dell’elenco degli accessi e delle deleghe. Essendo stata consegnata la documentazione in più tranches, antecedenti e successive al ricorso, e avendo l’intermediario assunto l’impegno a corrispondere le spese di procedura, il Collegio dichiara su questo punto la cessazione della materia del contendere.
Quanto al blocco dell’accesso da parte di un soggetto non erede, l’intermediario afferma che sui rapporti della defunta esistevano due deleghe regolarmente conferite, valide fino alla comunicazione del decesso del 16.07.2024, data in cui la banca ha immediatamente bloccato ogni operatività, senza accessi successivi. La domanda non può dunque trovare accoglimento.
Sulla richiesta di indicazione di rapporti bancari cointestati il Collegio osserva che l’intermediario non ha preso posizione in sede di controdeduzioni, ma che il ricorrente non ha presentato repliche, mostrandosi soddisfatto delle informazioni ricevute. Il ricorso è pertanto rigettato nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.