Giudicato implicito sulla giurisdizione e difetto di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 5207 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma ogni volta che il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione; ne consegue che il difetto di giurisdizione non è più rilevabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., quando il motivo si risolva in un elenco di cartelle di cui si assume la nullità della notifica, senza indicare la tipologia dei tributi, le date e le modalità delle notifiche. L’assorbimento del motivo sulla prescrizione dei crediti tributari consegue alla declaratoria di inammissibilità del motivo che lo presuppone.
Il Fatto
La contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca legale richiesta dalla società di riscossione in relazione a una serie di cartelle per omesso versamento di imposte (registro, IVA, IRPEG), asseritamente notificate fra il 1998 e il 2008, eccependo l’omissione o la nullità delle notifiche degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti tributari e dei relativi accessori.
La CTP accoglieva il ricorso limitatamente a quattro cartelle, notificate negli anni 1998 e 1999, respingendo nel resto. La CTR respingeva l’appello della contribuente. Quest’ultima proponeva quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi. Le Agenzie depositavano tardivamente mero atto di costituzione, mentre gli altri soggetti restavano intimati.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte affronta la questione di giurisdizione, relativamente alle cartelle che fanno riferimento a crediti derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma quando il giudice di primo grado abbia deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza (Cass. 17/04/2018, n. 10265).
Nella specie, tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado avevano deciso indistintamente sulla fondatezza della pretesa anche con riguardo a tali cartelle, e la questione era stata espressamente dedotta dalla difesa della società di riscossione in appello. Su di essa deve dunque ritenersi calato il giudicato implicito, con conseguente non rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ..
Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 cod. proc. civ. e 111 Cost., lamentando la violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche e la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: esso risulta da un’impropria commistione tra nullità della sentenza e violazione di legge e si riduce a un elenco di cartelle di cui si deduce la nullità della notifica, senza riferimento alla tipologia dei tributi, alle date e alle modalità delle notifiche, e senza che le cartelle siano riprodotte o allegate.
La Corte rileva inoltre che non è chiarito se le notifiche siano avvenute in via diretta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890/1982, oppure ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, o ancora secondo le norme del codice di rito, circostanza rilevante per verificare la validità delle notifiche anche nei confronti di persona giuridica. Parte delle notifiche risulta comunque accertata, a seguito della definizione della querela di falso, come effettuata a mani del legale rappresentante; altre risultano giunte a destinazione e ricevute; altre ancora affette da mere irregolarità. Quanto alle cartelle riferite all'”anno 2005″, la questione appare irrilevante, poiché l’atto impugnato è stato notificato nel 2008 e non sarebbe decorso il termine prescrizionale minimo di cinque anni.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 cod. civ., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti tributari. Il motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità di quello precedente. In definitiva il ricorso è dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per la tardività della costituzione delle Agenzie, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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