Il lodo arbitrale è prova utilizzabile nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 8140 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il giudice tributario non può negare aprioristicamente efficacia probatoria al contenuto di un lodo arbitrale rituale, richiamando la presunta natura negoziale e privatistica dell’arbitrato. L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, e l’art. 824-bis c.p.c. equipara gli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, accertata la definitività del lodo, il giudice di merito è tenuto a interpretarne il contenuto per stabilire il momento in cui il possesso del bene è transitato in capo alla società concedente, con conseguente subentro nella titolarità passiva del tributo, valutando tutte le circostanze emergenti dal giudizio e non soltanto l’eventuale dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’utilizzatrice.
Il Fatto
La società concedente aveva concesso un immobile in locazione finanziaria a una società utilizzatrice, ma il contratto si era risolto per inadempimento della conduttrice nel dicembre 2012, senza che seguisse la restituzione del bene. Il Comune, ricevuta notizia della risoluzione, annullava in autotutela gli atti TARI emessi nei confronti dell’utilizzatrice per gli anni 2013-2016 ed emetteva un avviso di accertamento nei confronti della concedente per gli anni 2014-2017.
La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che il bene non le era stato riconsegnato e che la titolarità passiva del tributo permaneva in capo all’utilizzatrice. La CTP rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana respingeva l’appello, ritenendo che le unità immobiliari fossero rientrate nel possesso della concedente sin dalla data di risoluzione del contratto, sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’utilizzatrice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 806 e 824-bis c.p.c. e 62 del d.lgs. n. 546/1992, ravvisando l’errore commesso dalla Corte territoriale nell’aver escluso ogni valenza probatoria al lodo arbitrale intervenuto tra la concedente e l’utilizzatrice.
La Corte ha chiarito che l’orientamento sulla natura privatistica della scelta arbitrale è stato superato dalle Sezioni Unite n. 24153/2013, che hanno ribaltato la precedente concezione non giurisdizionale dell’arbitrato, affermando che l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Tale ricostruzione si fonda sulle modifiche legislative del 1994 e del 2006 e sul coordinamento costituzionale tra gli artt. 24 e 102 Cost., che ammette la compatibilità dell’istituto con il monopolio della giustizia statale nei limiti in cui esso non sia obbligatorio.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l’art. 824-bis c.p.c. equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza passata in giudicato e che l’art. 829, primo comma, n. 8, c.p.c. conferma l’attitudine del lodo a fare della controversia una res cognita. Anche la Corte costituzionale n. 223/2013 ha riconosciuto che l’arbitrato rituale, pur comportando una rinuncia alla giurisdizione pubblica, mutua da quest’ultima alcuni meccanismi per pervenire a un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto il lodo inutilizzabile per la presenza di una libera scelta negoziale di risoluzione privata della controversia. La Cassazione ha invece stabilito che, accertata la definitività del lodo, il giudice di merito dovrà interpretarlo per determinare quando il possesso del bene sia effettivamente transitato in capo alla concedente, con connesso subentro nella titolarità passiva della TARI. Tale accertamento dovrà considerare la rilevanza della disposta restituzione e tutte le circostanze emergenti dal giudizio, senza limitarsi alla verifica dell’attendibilità della dichiarazione del legale rappresentante dell’utilizzatrice.
Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana in diversa composizione, cui è demandata la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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