Contributi pubblici e rapporto di servizio dell’amministratore di società beneficiaria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 21 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche e il soggetto privato percettore che, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il privato beneficiario è compartecipe diretto dell’attività istituzionale pubblica in virtù della funzionalizzazione pubblica della gestione dei fondi e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno ingiusto arrecato all’ente erogante. Ove il fruitore dei fondi sia una società, la responsabilità erariale attinge anche i soggetti legati alla stessa da rapporto organico, qualora dai loro comportamenti derivi la distrazione dei fondi dal fine pubblico. La violazione della clausola di mantenimento dell’investimento integra sviamento della contribuzione e, sul piano soggettivo, quantomeno la colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio l’amministratore unico e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, chiedendone la condanna al pagamento di euro 7.887,86 in favore della società in house erogatrice e, per essa, della Regione. Il finanziamento, a valere sulla misura POR-FESR 2007/2013, era stato concesso per un progetto di ingegnerizzazione di sistemi impiantistici, con ammissione a contributo di euro 7.799,36. Dopo pochi mesi dall’erogazione la società veniva posta in scioglimento e liquidazione; il disciplinare prevedeva la revoca dell’agevolazione in caso di cessazione dell’attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell’intervento.

L’ente erogatore revocava integralmente il finanziamento e richiedeva la restituzione delle somme. Il credito veniva ammesso al passivo del sopravvenuto fallimento in via privilegiata, senza alcun riparto. Di qui l’azione di responsabilità per sviamento del contributo dalla finalità pubblicistica. Il convenuto non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., a fronte della ritualità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Nel merito richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 111/2020; Cass., S.U., n. 5019/2010; Cass., S.U., n. 23897/2015) che riconosce il rapporto di servizio in presenza di contributi gravanti sulle finanze pubbliche.

Sul piano oggettivo la Corte accerta la perdita dei requisiti di ammissibilità e la cessazione dell’attività entro il periodo di mantenimento previsto dal bando: il contributo era stato erogato a fine dicembre 2015 e la società era stata posta in liquidazione già all’inizio di luglio 2016, indipendentemente dal fallimento poi intervenuto. La clausola di conservazione dell’investimento era espressamente prevista dal disciplinare. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile (sentenza n. 135/2023; conforme n. 102/2022) e ribadisce che spetta al percettore dimostrare la coerenza dell’agevolazione alle finalità previste e il suo corretto impiego.

Sull’imputazione soggettiva, la Corte afferma che lo sviamento è riferibile alle scelte dell’amministratore unico, che ha sottoscritto la domanda impegnandosi al rispetto delle condizioni di fruizione. Le persone fisiche organicamente collegate alla persona giuridica che abbiano materialmente cagionato il danno sono le prime a risponderne (Cass., S.U., ord. n. 23332/2009; n. 30786/2011; n. 19891/2014). Richiamata Cass. n. 296/2013, il Collegio qualifica l’amministratore come agente contabile di fatto, per essersi ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi.

Sul requisito psicologico la Corte ritiene configurabile quantomeno la colpa grave, se non il dolo, avendo il convenuto richiesto e ottenuto contributi senza rispettare i precetti che si era obbligato a osservare. Il breve lasso di tempo tra percezione e liquidazione induce a presumere che le risorse siano state utilizzate per ripianare debiti della società, per finalità scientemente difformi. Da qui la condanna al risarcimento di euro 7.887,86, con rivalutazione monetaria dalla percezione e interessi legali dal deposito, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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