Conto giudiziale delle azioni: valore al patrimonio netto e non nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 108 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale delle azioni detenute da un ente pubblico non si esaurisce nella descrizione materiale dei titoli, ma deve dare conto dell’attività di gestione svolta dal consegnatario, che rappresenta l’Ente nell’assemblea ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Il conto deve esporre la consistenza in quantità e valore delle partecipazioni all’inizio e alla fine dell’esercizio, le ragioni delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione e le direttive impartite. Il valore delle partecipazioni va determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto; per le quote inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore durevoli. Entrambi i criteri rispondono al principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. L’esposizione al solo valore nominale rende il conto irregolare, senza addebito.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle azioni di una società partecipata da una Comunità comprensoriale, reso per l’esercizio 2023 dal Presidente dell’Ente quale consegnatario, ha rimesso gli atti al Collegio per la pronuncia sulla procedibilità. Nella relazione si segnalava che il valore delle partecipazioni era stato indicato facendo riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto.
Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità del magistrato istruttore, ha chiesto dichiararsi irregolare il conto, precisando che il valore delle partecipazioni andava esposto secondo il criterio patrimoniale o, per le quote inferiori al 20 per cento, al costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli. La difesa dell’Ente ha prodotto un nuovo conto e una relazione integrativa, con un prospetto di raccordo che rettificava il valore nominale in base al patrimonio netto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha esaminato la rilevanza del nuovo conto giudiziale depositato in giudizio. Pur prendendo atto dell’immediata attivazione dell’Amministrazione per sanare le criticità, il Collegio ha rilevato che oggetto del giudizio è il solo conto indicato in epigrafe e che nessuna rilevanza può avere, in questa sede, un conto diverso presentato successivamente e, peraltro, non parificato né approvato.
Nel merito, la questione riguarda la regolarità di un conto relativo a titoli azionari nel quale il valore delle partecipazioni è espresso al valore nominale. La Corte ha osservato che il consegnatario di azioni è chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, disponendo dei titoli in senso giuridico e non soltanto materiale.
Da ciò discende un preciso contenuto del conto. Esso deve indicare la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con il motivo delle variazioni, nonché le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto deve inoltre riportare tutte le partecipazioni detenute, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione e dare contezza dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente in assemblea.
Quanto ai criteri di valutazione, la Sezione ha confermato l’orientamento secondo cui il valore aggiornato delle azioni va determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, così da assicurare un’esposizione contabile veritiera e trasparente. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è invece sufficiente il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli alla chiusura dell’esercizio. Entrambi i criteri risultano conformi al principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 e a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2024.
Alla luce di queste coordinate, il Collegio ha dichiarato irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni reso per l’esercizio 2023, escludendo ogni responsabilità dell’agente contabile e nulla disponendo sulle spese.
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Nota della Redazione
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