Certificati bianchi indebitamente ottenuti e responsabilità erariale del legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 71 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società che ottenga Titoli di Efficienza Energetica presentando al GSE progetti di efficientamento mai realizzati e documentazione falsa risponde a titolo doloso del danno erariale, per la violazione della disciplina che persegue l’interesse pubblico ambientale. Il danno è attuale al momento dell’indebita emissione dei titoli e va quantificato nel loro controvalore di vendita sul mercato gestito dal GME. La responsabilità della persona giuridica si affianca, con vincolo solidale, a quella del legale rappresentante e socio unico che abbia sottoscritto le istanze. La dedotta veste di prestanome è irrilevante, oltre che non provata, perché chi assume la carica in una società priva di struttura operativa non può che essere consapevole del carattere fittizio dell’attività o esserlo usando l’ordinaria diligenza. La giurisdizione contabile permane anche in caso di fallimento del debitore.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte, la società in fallimento e la sua amministratrice e socia unica pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento di euro 85.522,42, in solido o in subordine in via parziaria, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale azionista unico del GSE.
L’azione traeva origine da una denuncia della Guardia di Finanza. La società, qualificatasi come ESCO, avrebbe ottenuto n. 397 certificati bianchi relativi a cinque progetti di efficientamento energetico mai eseguiti, mediante falsa attestazione dei risparmi. Le imprese asseritamente esecutrici non avevano mai avuto rapporti con la società; alcuni beneficiari erano deceduti prima dei lavori, altri non erano mai esistiti. Il GSE aveva dichiarato la decadenza e la revoca degli incentivi, senza impugnazione. La società convenuta non si costituiva; l’amministratrice eccepiva di essere stata raggirata da terzi e di aver rivestito solo una veste formale.
La Motivazione della Corte
Dichiarata la contumacia del fallimento ai sensi dell’art. 93 c.g.c., il Collegio ricostruisce il meccanismo dei certificati bianchi: i distributori obbligati devono raggiungere obiettivi di risparmio energetico, mentre i soggetti volontari come le ESCO accedono al sistema presentando progetti al GSE e ottenendo titoli negoziabili sul mercato gestito dal GME. Il TEE presuppone necessariamente l’effettiva realizzazione dell’intervento.
La condotta della società integra l’antigiuridicità dell’elemento oggettivo della responsabilità erariale. La Corte richiama l’art. 12, commi 13 e 14, del d.m. 11.1.2017, che qualifica come violazione rilevante la presentazione di dati non veritieri o documenti falsi per l’indebito accesso agli incentivi. Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, pur non sfociate in provvedimenti formali, sono liberamente valutabili ai sensi dell’art. 95 c.g.c. quali elementi presuntivi ex artt. 2727 e 2729 c.c..
Quanto alla società fallita, il Collegio afferma che la giurisdizione contabile sul rapporto obbligatorio permane anche in caso di fallimento, richiamando Cass., S.U. n. 12371/2008 e Cass., S.U. n. 11073/2012: al tribunale fallimentare spetta valutare l’ammissibilità dei crediti, alla Corte dei conti accertare l’an e il quantum.
La responsabilità si estende al legale rappresentante. La difesa da prestanome è irrilevante e non provata: questa Sezione aveva già chiarito, con la sentenza n. 234/2023, che il mero prestanome in una società priva di struttura operativa non può che essere consapevole del carattere fittizio della stessa. Mancano prove del raggiro e alcuna denuncia o querela di falso. Le indagini penali delineano anzi una condotta attiva e consapevole della convenuta.
Il danno è attuale al momento dell’indebita emissione: il titolo rimane sine causa e il prezzo di vendita ne costituisce il controvalore monetario, secondo l’insegnamento di Corte dei conti, Sez. II App., n. 274/2023 e di questa Sezione (n. 97/2022 e n. 234/2023). I convenuti sono condannati in solido al pagamento di euro 85.522,42, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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