Fiscalizzazione abuso edilizio, rinvio materiale e criteri di calcolo (TAR Lombardia n. 1551 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, il rinvio operato dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 alla legge n. 392/1978 ha natura materiale e rende la fattispecie impermeabile alle vicende modificative o abrogative della disciplina richiamata. Poiché l’illecito edilizio è permanente, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione e non quello coevo alla consumazione dell’abuso; ne consegue l’applicazione dei criteri di attualizzazione del costo di produzione. La sanzione va tuttavia commisurata alla sola superficie utile reale delle porzioni abusive, non alla superficie convenzionale che computa anche i locali accessori e pertinenziali. È illegittima l’applicazione del coefficiente correttivo previsto per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti quando il comune interessato ne abbia meno. L’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione presupposta rende inammissibili le censure che ne contestino la legittimità.
Il Fatto
La ricorrente acquista nel 2008 un immobile in Comune di Travedona Monate. Nel 2017 l’amministrazione avvia un procedimento di accertamento di abuso edilizio e, accertata l’assenza del nulla osta per l’ampliamento, ingiunge la demolizione delle opere — un sopralzo consistente in un secondo piano e un sottotetto, realizzati presumibilmente tra il 1962 e il 1963 — con rimessione in pristino entro novanta giorni.
Per evitare la demolizione la ricorrente presenta istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune accoglie l’istanza e quantifica la sanzione in euro 36.757,32, importo che la ricorrente paga con riserva di impugnazione. Propone quindi ricorso deducendo prescrizione del credito, carenza di motivazione e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, oltre a censure gradate sulle modalità di calcolo della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. L’esercizio del potere repressivo in materia edilizia è doveroso e vincolato e non è soggetto a termini di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 9572 del 2023). La fiscalizzazione non configura una sanatoria: contempera l’esigenza di ripristino con quella di sicurezza pubblica e presuppone l’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudizio per la stabilità dell’edificio.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per tardività. Essi contestano in realtà il procedimento conclusosi con l’ordinanza di demolizione, non impugnata nei termini di decadenza. In presenza di un rapporto di presupposizione, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto conseguenziale, salvo che si deducano vizi propri della singola fase attuativa (Cons. Stato, sez. V, n. 1166 del 2016). Presentando l’istanza di fiscalizzazione, l’interessato riconosce l’abuso e presta acquiescenza alla qualificazione delle opere (TAR Piemonte, sez. II, n. 587 del 2022). Oggetto del giudizio resta dunque la sola quantificazione della sanzione.
Infondato è il motivo sul costo base. Il rinvio della norma alla legge n. 392/1978 è materiale e cristallizza parametri e criteri (Cons. Stato, sez. VI, n. 7857 del 2021). Poiché l’abuso è illecito permanente, si applica il regime vigente al momento dell’irrogazione e non quello coevo alla realizzazione dell’opera. Il Collegio, consapevole di un diverso approdo giurisprudenziale, ritiene legittima l’applicazione dei criteri di attualizzazione e del DM 18.12.1998 emanato in esecuzione dell’art. 22 della legge n. 392/1978 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3671 del 2023). Diversamente opinando, chi ha commesso l’abuso lucrerebbe dall’inerzia dell’amministrazione.
È invece fondato il motivo sull’indice correttivo: essendo pacifico che il Comune ha popolazione molto inferiore a 20.000 abitanti, non era corretto applicare l’aumento dell’art. 18 della legge n. 392/1978. Parimenti fondato è il motivo sulla superficie: la quantificazione deve considerare solo le porzioni abusive, distinte da quelle legittime, mentre la superficie convenzionale ex art. 13 della legge n. 392/1978 computa anche locali accessori e pertinenziali. Il ricorso è accolto nei limiti esposti; l’amministrazione dovrà rivalutare la quantificazione secondo l’effetto conformativo della decisione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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