Danno da ritardo e spettanza del bene della vita nel giudizio prognostico (TAR Sicilia n. 1337 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo di cui all’art. 2-bis legge n. 241/1990 non si presume per il solo fatto dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. La tutela risarcitoria ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm. presuppone la lesione del bene della vita cui l’interesse legittimo si collega, accertata mediante giudizio prognostico sull’esito che il procedimento avrebbe avuto se esercitato correttamente. Per gli interessi pretensivi occorre verificare se il privato fosse titolare di una situazione di oggettivo affidamento circa l’esito favorevole. L’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum: grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda ex art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente, associazione culturale, ha agito ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza-diffida del 4 gennaio 2024, con cui aveva chiesto la restitutio in integrum dei servizi imposti dal project financing del 1997, domandando altresì la condanna dell’ente al risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza non definitiva il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato all’Amministrazione di provvedere, fissando la trattazione della domanda risarcitoria. Nella pendenza l’ente ha riscontrato negativamente l’istanza con nota del 4 luglio 2024, eccependo l’assenza di prova del pregiudizio. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per il risarcimento: occorre che l’attività illegittima e rimproverabile abbia inciso sul bene della vita cui l’interesse si collega e meritevole di protezione. È la lesione di quel bene che qualifica il danno come ingiusto e ne consente il ristoro.
Il passaggio centrale è il giudizio prognostico. Il giudice deve verificare in modo rigoroso se, a seguito del corretto agire amministrativo, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. Per gli interessi pretensivi rileva l’esistenza di un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, secondo la disciplina di settore e un criterio di normalità. Solo all’esito positivo di tale verifica il danno è risarcibile per intero, o sotto forma di perdita di chance in caso di spettanza probabile.
Principi analoghi valgono per il danno da ritardo. L’art. 2-bis legge n. 241/1990 impone il ristoro del danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine, mentre l’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. estende l’azione di condanna al mancato esercizio dell’attività obbligatoria. L’inerzia è fonte di responsabilità solo se, oltre ai presupposti generali e all’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità, si verifichi il concreto esercizio favorevole della funzione, ovvero il suo esercizio virtuale in sede prognostica, tanto in caso di provvedimento negativo quanto di inerzia reiterata.
Il Tribunale ribadisce che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi in meccanica relazione al ritardo, incombendo sul danneggiato la prova di tutti gli elementi costitutivi. Applicando tali principi, a fronte dell’oggettiva inosservanza dei termini il procedimento si è concluso con un provvedimento sfavorevole: non è acquisita la prova del danno ingiusto. La domanda risarcitoria è pertanto respinta, con compensazione delle spese in considerazione del ritardo comunque ascritto all’ente.
Nota della Redazione
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