Foglio di via obbligatorio illegittimo per unico controllo di polizia (TAR Campania n. 1527 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale che incide su libertà costituzionalmente garantite e deve perciò fondarsi su circostanze concrete, provate e complessivamente significative ai fini del giudizio di pericolosità sociale. La valutazione esige la ricostruzione di un profilo soggettivo, relativo alla dedizione abituale alla commissione di reati, e di un profilo oggettivo, inerente all’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni della sicurezza e della tranquillità pubblica. Non basta a sorreggere il provvedimento il rinvenimento di due coltelli a serramanico in un unico controllo di polizia, allorché manchino ulteriori indici di pericolosità e il procedimento penale sia stato archiviato per particolare tenuità del fatto. Il difetto di istruttoria e motivazione sull’attualità e concretezza della pericolosità rende l’atto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato di una società operante nel settore edile, si trovava sull’isola di Ischia per prestare la propria opera presso un cantiere. Durante un controllo effettuato all’arrivo sull’isola, i militari lo trovavano in possesso di due coltelli a serramanico custoditi nello zaino; veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975.
Il Questore di Napoli, ritenuta la pericolosità sociale del soggetto, adottava il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni dell’isola per sei mesi, senza preventiva autorizzazione. Dopo l’avviso di avvio del procedimento l’interessato rappresentava le proprie circostanze, compresa l’archiviazione disposta dal GIP per tenuità del fatto. Il ricorso è stato proposto innanzi al TAR Campania, che ha accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 1917 del 10 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, che individua quali destinatari delle misure di prevenzione le persone che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, risultino dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 2 consente al Questore di rimandare le persone pericolose fuori dai luoghi di residenza con provvedimento motivato, inibendo loro di ritornare senza autorizzazione.
La giurisprudenza amministrativa richiede, secondo il Collegio, che l’emissione del provvedimento si fondi su circostanze concrete, provate e complessivamente significative e concludenti. Assumono rilievo centrale il profilo soggettivo della dedizione e quello oggettivo dell’attitudine offensiva dei reati, da ricostruire attingendo al vissuto criminale del soggetto e alla direzionalità lesiva delle condotte. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. III, n. 38969 del 2025, e, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, n. 3407 del 2023, n. 3108 del 2022 e n. 3782 del 2018.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato poggia unicamente sul rinvenimento dei due coltelli durante un unico controllo, in assenza di altri elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l’abituale dedizione del ricorrente ad attività delittuose o una sua propensione a commettere reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica. In sede procedimentale l’interessato aveva peraltro rappresentato la conclusione del procedimento penale con decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto.
Il Collegio riconosce che l’ambito penale e quello delle misure di prevenzione non coincidono, ma osserva che l’archiviazione avrebbe dovuto essere considerata, stante l’assenza di altre indagini sulla personalità del ricorrente. Dagli atti emerge una regolare attività lavorativa, l’assenza di precedenti penali o di polizia e la mancanza di ulteriori indici di pericolosità. Il provvedimento difetta dunque di adeguata istruttoria e motivazione circa l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale, non essendo sufficiente quanto riscontrato in un solo controllo.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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