Beneficio stipendiale art. 1801 e decadenza dalla domanda di causa di servizio (C.G.A.R.S. n. 21 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale dell’1,25% previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 per le infermità ascritte dalla VII alla VIII categoria rientra tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva fatti salvi dall’art. 9 d.l. n. 78/2010 e non è quindi compresso dal blocco stipendiale. Esso presuppone però il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la cui domanda deve essere presentata entro sei mesi ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Il termine si applica a tutti i benefici previsti dalle disposizioni vigenti e non è circoscritto al solo equo indennizzo. L’art. 1801 non introduce alcuna deroga alla decadenza, non contenendo alcun richiamo o eccezione al riguardo.

Il Fatto

Il dipendente militare chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’aumento stipendiale dell’1,25% previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, con decorrenza dal 30 ottobre 2012. L’Amministrazione aveva respinto la richiesta rilevando che l’infermità sofferta era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio solo ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, e non anche per gli altri benefici. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva in parte il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del beneficio e non opponibile il blocco stipendiale. L’Amministrazione proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo del blocco retributivo. L’appellante sosteneva che gli eventi straordinari fatti salvi dalla disciplina potessero riguardare solo variazioni destinate a esaurirsi in un arco temporale limitato. La tesi è respinta: l’assunto non trova riscontro nel dettato legislativo. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, n. 7519 del 2023), la Corte conferma che il beneficio dell’art. 1801, erogato una sola volta e in misura fissa, non riassorbibile né rivalutabile, è riconducibile a una patologia fisica e integra un evento straordinario escluso dal regime di blocco.

Il secondo profilo è invece accolto. La Corte richiama l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, che impone la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro sei mesi dall’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità, e osserva che il diniego opposto dall’Amministrazione si fonda proprio su tale previsione. L’istanza dell’appellato era stata presentata oltre i termini: il decreto richiamato, pur prendendo atto del parere del Comitato di verifica favorevole, non aveva accolto la domanda di riconoscimento, salvo il trattamento pensionistico di privilegio, né aveva dato corso all’equo indennizzo.

Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia sostanzialmente ignorato la norma decadenziale. La disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è asservita a un singolo beneficio, ma costituisce il presupposto per una pluralità di attribuzioni. Il testo dell’art. 2, comma 1 è inequivoco: parla al plurale di “benefici” e rinvia genericamente alle “disposizioni vigenti“, senza restringere l’ambito al solo equo indennizzo.

Nessuna deroga si ricava dall’art. 1801, il cui tenore ipotizza espressamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio senza disciplinarne le modalità. Non si comprende, in assenza di indicazioni puntuali, perché tale beneficio dovrebbe ricevere un trattamento privilegiato rispetto ad altri, a parte l’eccezione del trattamento pensionistico di privilegio contemplata dalla stessa norma. Il Collegio valorizza altresì il rilievo dell’appellante sulla risalente tradizione dei benefici stipendiali in questione, già presenti nel regio decreto n. 3458/1928, anteriore al d.P.R. n. 461/2001.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di prime cure è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

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