Passaggio in riserva di complemento: natura dichiarativa della nomina e perdita dell’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 128 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il militare in congedo viene collocato nel ruolo della riserva di complemento ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché la nomina a Sottotenente decorre dalla data di presentazione della domanda, non già da quella del successivo provvedimento. Le categorie del congedo dell’ausiliaria e della riserva di complemento sono incompatibili tra loro, attesa la diversità degli obblighi rispettivamente previsti dagli artt. 886 e 890 del d.lgs. n. 66/2010. Ne consegue che, dalla data della domanda, il militare cessa di avere diritto all’indennità di ausiliaria, il cui pagamento medio tempore configura una misura di tutela per l’ipotesi di esito negativo del procedimento di accertamento dei requisiti.
Il Fatto
Un Ispettore della Guardia di Finanza, collocato in congedo nella posizione di ausiliaria dal 29 novembre 2019, presentava istanza il 2 gennaio 2020 per il conferimento della nomina a Sottotenente nella riserva di complemento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 915/1942. Con decreto ministeriale successivo, l’istanza veniva accolta con decorrenza dalla data della domanda. L’Amministrazione, ritenendo incompatibili le due posizioni, sospendeva dal 30 settembre 2021 il pagamento dell’indennità di ausiliaria e, all’atto dell’emissione dei decreti pensionistici, non valorizzava il periodo successivo al 2 gennaio 2020. Il militare impugnava i provvedimenti dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico con riconoscimento del periodo di ausiliaria fino al congedo assoluto del 29 novembre 2021 o, in subordine, fino al 30 settembre 2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale pugliese ha preliminarmente ricostruito la cornice normativa, rilevando che l’art. 880 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) elenca separatamente le categorie dell’ausiliaria e della riserva di complemento, la cui incompatibilità discende dalla diversità degli obblighi: il personale in ausiliaria è tenuto alla disponibilità a prestare servizio presso l’Amministrazione di appartenenza (art. 886 C.O.M.), mentre i militari in riserva di complemento hanno obblighi solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali (art. 890 C.O.M.).
Quanto alla decorrenza della nomina, il Giudice ha escluso che al provvedimento di collocamento possa attribuirsi natura costitutiva, valorizzando la circostanza che il procedimento è finalizzato all’accertamento di requisiti preesistenti alla domanda: anzianità di servizio, titolo di studio, requisiti di condotta e idoneità fisica. Richiamato l’art. 90 del R.D. n. 126/1926 e l’art. 2 della legge n. 234/1940, la Corte ha concluso che la nomina ha natura dichiarativa e retroagisce alla data della domanda, risultando indifferente la durata del procedimento di verifica.
Il Giudice ha inoltre osservato che la presentazione dell’istanza manifesta la consapevolezza dell’interessato circa l’incompatibilità tra le due posizioni e le conseguenze economiche connesse al cambiamento di status, configurandosi una sorta di sospensione della posizione giuridica nelle more dell’accertamento. Il pagamento dell’indennità di ausiliaria durante la pendenza del procedimento è stato qualificato come misura di tutela per l’ipotesi di esito negativo, non quale indice di permanenza nella precedente categoria.
Infine, la Corte ha disatteso i richiami del ricorrente all’art. 5 della legge n. 84/1955, ritenuto inconferente rispetto al tema della decorrenza, e al d.lgs. n. 172/2019, la cui disciplina – introducendo il comma 3-bis all’art. 2 del d.lgs. n. 69/2001 – confermerebbe la separazione dei ruoli delle diverse categorie del congedo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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