Contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 34380 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, perché il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, quindi, del diritto o bene riconosciuto. La nullità non sussiste quando la motivazione sia coerente con il dispositivo e si limiti a ridurne o ampliarne il contenuto decisorio, senza inficiarlo e senza che possa ravvisarsi alcun ripensamento sopravvenuto. In tale ipotesi la divergenza integra un mero errore materiale e non preclude il raggiungimento dello scopo, con esclusione della nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.. Il vizio di nullità della sentenza per contraddittorietà è denunciabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un atto di contestazione con cui irrogava al ricorrente, quale amministratore di fatto di una cooperativa, le sanzioni per gli anni dal 2010 al 2014. L’atto scaturiva da una verifica fiscale dalla quale la Guardia di finanza aveva acclarato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico della società, ritenuta cartiera.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, deducendo la propria estraneità alla gestione della cooperativa. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non provato il ruolo di amministratore di fatto. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel dispositivo, accoglieva il gravame in riforma della sentenza impugnata. Il contribuente ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. La parte motiva è univoca nel senso dell’illegittimità dell’atto impugnato, mentre il dispositivo accoglie l’appello dell’Ufficio e riforma la sentenza gravata.

La Corte richiama il proprio costante insegnamento: il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale. Il riferimento è a Cass. n. 16014 del 2017. Nelle altre ipotesi ricorre un mero errore materiale, secondo Cass. n. 26074 del 2018.

Presupposto indefettibile della nullità è dunque l’insanabilità del contrasto, quando dispositivo e motivazione rechino affermazioni del tutto antitetiche. La nullità non sussiste se la motivazione è coerente con il dispositivo, limitandosi a ridurne o ampliarne il contenuto decisorio senza inficiarlo e potendosi escludere ogni ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata a elementi acquisiti al processo. In tal caso la divergenza non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude la nullità ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 10305 del 2011.

Nel caso di specie la Corte ritiene indubitabile il vizio: la motivazione afferma che la sentenza di primo grado va confermata, che l’Ufficio non ha dimostrato i presupposti per qualificare il contribuente come amministratore di fatto e che la responsabilità per i debiti fiscali della cooperativa non può essere attribuita alla persona fisica in virtù dell’art. 7 d.l. n. 269/2003; il dispositivo, invece, accoglie il gravame dell’Agenzia. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ. e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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