Responsabilità erariale del ricevitore del lotto e danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 66 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di una ricevitoria del lotto, in quanto titolare di una concessione con maneggio di denaro pubblico, è agente contabile e risponde a titolo di responsabilità erariale per l’omesso riversamento dei proventi delle giocate. Integra il dolo la volontarietà della condotta protratta nonostante le diffide. Non è invece configurabile il danno da disservizio, mancando la prova di una compromissione quali-quantitativa dell’azione amministrativa ulteriore rispetto al mero inadempimento. La clausola di salvaguardia apposta alle conclusioni della Procura è mera clausola di stile quando il quantum sia stato determinato in esito all’istruttoria, restando fermo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, qualificandola agente contabile. L’atto di citazione, depositato il 28 agosto 2025, muove dalla segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva comunicato il mancato riversamento dei proventi delle giocate relativi a due settimane contabili dell’autunno 2024, per un importo complessivo di 34.347,36 euro, determinato dal sistema informatico al netto dell’aggio dell’8% e delle vincite pagate.
La convenuta non ha riversato le somme nonostante due diffide, subendo prima la sospensione dei terminali e poi la revoca della ricevitoria. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di 27.847,93 euro, al netto di quanto recuperato tramite l’escussione della polizza fideiussoria, oltre a una seconda posta di danno da disservizio quantificata equitativamente in 3.197,92 euro, parametrata sull’aggio. La convenuta non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la regolarità del contraddittorio, con notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., e ha dichiarato la contumacia della convenuta. Nel merito la domanda è stata ritenuta fondata. Sussiste il rapporto di servizio, poiché la titolare della concessione aveva il maneggio di denaro pubblico e rivestiva la qualità di agente contabile.
L’antigiuridicità deriva dall’omesso riversamento dei proventi delle giocate nel periodo considerato, mentre l’elemento soggettivo è stato ravvisato nella forma del dolo, avendo la convenuta volontariamente trattenuto le somme nonostante le due diffide. Quanto alla quantificazione, la Corte non ha accolto il calcolo attoreo: dal debito complessivo di 34.347,36 euro vanno sottratti i 1.335,43 euro riconosciuti dall’assicuratore a titolo di ripiano del debito erariale, mentre i 5.164,00 euro versati a titolo risarcitorio per inadempienze contrattuali non incidono sul debito, e i 722,89 euro del deposito cauzionale incamerato dall’Agenzia.
Il danno patrimoniale risultava così pari a 32.289,04 euro, importo superiore alla pretesa attorea. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di attenersi alla somma oggetto delle conclusioni di parte pubblica, rispettando il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., applicabile ai giudizi davanti alla Corte. La clausola di salvaguardia “salva diversa somma ritenuta di giustizia” non consente di superare tale limite: richiamando Cass. civ. Sez. III n. 22330 del 2017, la Corte ha chiarito che le clausole rilevanti sono solo quelle apposte in presenza di un’oggettiva incertezza sul quantum, mentre, a istruttoria conclusa, esse degradano a mere clausole di stile.
Il danno patrimoniale va maggiorato degli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994. La Corte ha confermato la giurisprudenza contabile secondo cui tali interessi costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, con la conseguenza che, in difetto di prova di un danno maggiore, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
La seconda domanda è stata invece respinta. Pur riconoscendo l’orientamento della Prima e della Seconda Sezione di Appello, il Collegio ha confermato i propri precedenti e ha escluso il danno da disservizio nelle condotte dei titolari di ricevitoria che omettono il riversamento, difettando la prova di una compromissione di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; la Procura non ne ha offerto dimostrazione, neppure per presunzioni. Non luogo a provvedere sulle spese, in ragione dell’accoglimento parziale e della mancata costituzione della convenuta.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti