Fondo economale, spese tassative e obbligo di chiusura in pareggio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 138 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo economale è utilizzabile esclusivamente per il pagamento delle spese tassativamente previste dal regolamento di contabilità e dalla legge, a prescindere da ogni valutazione sull’utilità diretta della spesa per l’ente. Non rientrano tra le spese economali quelle di rappresentanza né quelle non riconducibili alle tipologie espressamente indicate. La gestione economale è gestione di cassa in regime di anticipazione e deve chiudere in pareggio: la formazione di residui è irregolare e viola il principio contabile applicato. L’accertamento di tali irregolarità impedisce il discarico dell’agente contabile, pur in assenza di perdite o ammanchi e quindi senza condanna. L’emissione di buoni di spesa anteriormente all’anticipazione di cassa e l’omessa rendicontazione dell’attività di altro agente contabile integrano ulteriori profili di irregolarità.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’economo del Comune di Vicenza, chiamato a rispondere del conto giudiziale relativo all’esercizio di riferimento. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, deferiva il conto al Collegio segnalando una serie di irregolarità: la compilazione su modello non conforme a quello ministeriale, l’assenza di un giornale di cassa regolare, la genericità nella descrizione delle spese e il pagamento di voci non ricomprese tra quelle consentite.

L’agente contabile si costituiva eccependo la natura meramente formale delle difformità, l’imputabilità delle stesse al software gestionale dell’ente e l’assenza di ammanchi, concludendo per il discarico. All’udienza il Procuratore Regionale e il rappresentante dell’amministrazione comunale si esprimevano favorevolmente al discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le irregolarità segnalate permangono anche dopo l’esame della documentazione difensiva. Il conto risulta redatto su modello non conforme al mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996 e il giornale di cassa si presenta come semplice elenco di buoni economali, privo di annotazioni delle anticipazioni, dei rimborsi e dei saldi, con voci che non trovano esatta corrispondenza nel conto. Resta ferma l’irregolarità dell’emissione di buoni prima dell’anticipazione di cassa.

Nel merito delle spese, la Corte richiama l’art. 8 del Regolamento del Servizio di Economato e l’art. 2 del Regolamento di contabilità, che individuano in modo tassativo le tipologie di spesa a carico della cassa economale. Da tale disciplina discende che le spese di rappresentanza e ogni altra voce non riconducibile alle fattispecie espressamente previste non possono gravare sul fondo.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la gestione economale trova giustificazione solo nell’esigenza di far fronte con immediatezza a spese urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici, in deroga alla programmazione e all’ordinario procedimento di spesa. Si tratta di una gestione destinata a spese tassativamente previste, a prescindere da ogni valutazione di utilità. Il fondo non può servire ad aggirare le regole sull’assunzione dell’impegno tramite artificiosa parcellizzazione (richiamate Sez. Giur. Veneto n. 134/2013 e altre decisioni).

Quanto alla chiusura del conto, la Corte osserva che i rimborsi periodici e la rimanenza finale riversata in Tesoreria non consentono il pareggio, in violazione del principio contabile 4/2. La formazione di residui non è ammissibile per la natura stessa della gestione di cassa in anticipazione, come confermato da Sez. Veneto n. 112/2019 e da altre pronunce richiamate.

Infine, non è chiarita la funzione effettiva svolta dall’altro agente contabile nominato per la gestione della cassa: dagli atti emerge lo svolgimento di attività propriamente gestionali, che avrebbero dovuto essere rendicontate a norma di legge. In conclusione, le irregolarità non risultano superate dalle deduzioni difensive: la gestione e il conto non possono essere dichiarati regolari e l’agente non è ammesso a discarico, pur non ricorrendo i presupposti per una condanna in assenza di perdite. Nulla sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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