Conto giudiziale del tesoriere comunale e autonomia delle gestioni succedutesi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 139 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve fornire una rappresentazione della gestione idonea a consentirne il controllo di regolarità e correttezza, secondo i principi e le regole speciali che governano la gestione contabile degli agenti. La rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente, al di fuori dei modelli legali di gestione plurisoggettiva di cui agli art. 188 e 192 reg. cont. St., non consente di individuare la gestione di competenza di ciascun contabile e determina, secondo il prevalente orientamento, l’improcedibilità del conto. La regola trova applicazione anche quando più gestioni della stessa specie o di diverso oggetto siano riferibili al medesimo agente, perché la confusione tra gestioni impedisce la verifica. Tuttavia, quando il medesimo agente abbia proseguito la gestione senza soluzione di continuità, egli risponde comunque degli eventuali deterioramenti, ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico di produzione del danno, e il conto può essere esaminato nel merito.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione il conto giudiziale reso dalla banca, posta in liquidazione coatta amministrativa, quale tesoriere del Comune per l’esercizio 2015. Il periodo di gestione oggetto di rendicontazione comprendeva due rapporti convenzionali: la convenzione di tesoreria sottoscritta nel 2011, prorogata fino al 31.08.2015, e la nuova convenzione aggiudicata nel 2015 per il periodo 2015-2019 al medesimo istituto.

Secondo il Magistrato, i differenti contenuti contrattuali imponevano una rappresentazione distinta delle due gestioni, tramite conti separati ovvero un unico conto che desse atto della sopravvenuta diversa regolamentazione; in difetto, il conto non poteva ritenersi procedibile. Nel merito, l’istruttoria non aveva rilevato irregolarità. Il Comune ha chiesto il discarico, evidenziando che non vi era stata alcuna soluzione di continuità nella gestione, essendo intervenuta unicamente una novazione sul piano contrattuale. Il Pubblico Ministero ha concluso per il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina preliminarmente la procedibilità del conto. Richiamando il principio secondo cui la gestione contabile è governata da regole speciali ispirate a esigenze di controllo e garanzia obiettiva, i giudici affermano che il conto deve avere un contenuto informativo idoneo a consentire la verifica della correttezza e regolarità della gestione.

Da tale principio discende il corollario della responsabilità personale dell’agente: la rendicontazione cumulativa di più gestioni non permette di individuare la gestione di competenza di ciascun contabile. Il Collegio richiama sul punto Sez. Sicilia n. 825/2020 e, quanto alla regola per cui ogni agente risponde della propria gestione, Sez. giur. Veneto n. 187/2015 e n. 188/2015. Analogamente, la rendicontazione cumulativa determina una confusione tra gestioni che impedisce la verifica di regolarità, con conseguente improcedibilità secondo il prevalente orientamento (Sez. Calabria n. 354/2020).

Nel caso concreto, il servizio di tesoreria è stato svolto dal medesimo agente sulla base di due distinti rapporti convenzionali, non completamente sovrapponibili quanto a contenuti. Si configura, pertanto, la successione di due distinte gestioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di separata rendicontazione per consentire il controllo di regolarità.

La Sezione supera tuttavia l’ostacolo processuale: poiché il medesimo agente ha proseguito senza soluzione di continuità la gestione del servizio, egli risponde comunque degli eventuali deterioramenti, ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia prodotto. Su questa base il conto può essere esaminato.

Nel merito, il conto risulta sostanzialmente compilato in conformità delle disposizioni di legge e regolamentari. La gestione, anche tenuto conto della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente, appare regolare, non rilevandosi irregolarità ostative all’approvazione. Il Collegio approva quindi il conto, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali; non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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