SCIA in variante non asseverata e poteri di vigilanza del Comune (TAR Lombardia n. 2094 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, lett. a), d.p.r. n. 380/2001 integra un titolo edilizio il cui perfezionamento presuppone la relazione di asseverazione del progettista abilitato. Se tale relazione descrive un intervento di ristrutturazione leggera, mentre l’opera realizzata comporta modifica della sagoma esterna e aumento di volumetria e superficie, la discrasia non è un errore materiale sanabile: manca un documento essenziale e infungibile del titolo. Il Comune non può colmare il difetto in via interpretativa, valorizzando la volontà della parte sostanziale o una relazione tecnico-descrittiva priva di assunzione di responsabilità, né assumere rilievo il pagamento del contributo di costruzione. Egli è tenuto a esercitare i poteri di verifica e vigilanza.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile residenziale finitimo e confinante rispetto a quello del controinteressato nel Comune di Trezzano sul Naviglio. Il controinteressato ha ottenuto il permesso di costruire n. 18/18 per il recupero del sottotetto della propria abitazione e, in seguito, ha presentato una SCIA in variante, qualificata come alternativa al permesso di costruire, recante modifiche esterne con aumento di superficie e volumetria del piano sottotetto.

Dopo reiterate istanze di accesso, la ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e la SCIA, deducendo la mancanza dei presupposti della SCIA leggera, la vera natura di nuova costruzione dell’intervento e la violazione delle distanze tra pareti finestrate. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il tecnico avesse commesso un semplice errore materiale nella compilazione del modello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di tardività. Poiché la ricorrente contesta il quid dell’intervento, il termine di decadenza ex art. 41, comma 2, c.p.a. decorre dalla conclusione dei lavori, ancora non avvenuta alla proposizione del ricorso, o comunque dal momento in cui si ha conoscenza della reale portata lesiva dell’atto, secondo l’Adunanza Plenaria n. 12/2020. L’onere di provare la conoscenza anticipata incombe sull’amministrazione, che non lo ha assolto.

È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La ricorrente è titolare di una posizione differenziata per la vicinitas e qualificata ai sensi dell’art. 872 c.c.; l’interesse ad agire va accertato sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’effettivo accertamento della lesione, secondo l’Adunanza Plenaria n. 22/2021.

Nel merito, i primi tre motivi sono esaminati congiuntamente. Non è contestato che l’intervento rientri nell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001, trattandosi di ristrutturazione edilizia pesante, realizzabile mediante permesso di costruire o SCIA alternativa ex art. 23, comma 01, lett. a), d.p.r. n. 380/2001.

Il Collegio rileva una discrasia tra quanto dichiarato e quanto asseverato: la relazione di asseverazione descrive interventi propri della SCIA leggera, mentre la relazione tecnico-descrittiva indica modifiche esterne e aumenti di volumetria. L’atto di asseverazione, per la formalità e il tecnicismo che lo assiste, non è surrogabile da dichiarazioni della parte sostanziale né da atti del tecnico privi di assunzione di responsabilità. La sua mancanza non è un errore materiale sanabile, ma difetto di un documento essenziale e infungibile.

Il pagamento del contributo di costruzione si pone all’esterno della formazione del titolo e non qualifica la SCIA come pesante. Il Comune, non avendo riscontrato l’inidoneità della SCIA, non ha correttamente esercitato i poteri di controllo e vigilanza. Il quarto motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto e il permesso di costruire n. 18/18, come modificato dalla SCIA, è annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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