Fornitore stabile di stupefacenti partecipa all’associazione (Cass. pen. Sez. V n. 30345 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta a chi si rende disponibile a fornire o ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, in modo da determinare un rapporto durevole, ancorché non esclusivo. Il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, si realizza quando la volontà dei contraenti supera la soglia del rapporto sinallagmatico e si traduce in adesione al programma criminoso, desumibile dall’approvvigionamento continuativo, dal contenuto economico delle transazioni o dalla rilevanza obiettiva dell’acquirente per il sodalizio. La fornitura deve assumere la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, in base a un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante. Non è richiesto il requisito dell’unicità o esclusività della fornitura: rileva la costante disponibilità a fornire, se sorretta dalla coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell’associazione e al fine comune.
Il Fatto
La Corte è investita del ricorso proposto dal difensore di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per la partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico.
Il Tribunale aveva ricostruito l’esistenza di un sodalizio operante nel settore della marijuana, hashish e skunk, e aveva qualificato l’indagato come fornitore stabile, valorizzando le conversazioni intercettate tra agosto e novembre 2021, in cui emergeva la conferma delle forniture e l’interesse a trarre vantaggi economici. Il ricorrente censurava la motivazione con quattro motivi, contestando il potere di integrazione esercitato dal Tribunale del riesame, l’insussistenza della stabilità della fornitura e del dolo di partecipazione, l’assenza del requisito dell’indispensabilità dell’apporto e la carenza delle esigenze cautelari rispetto al decorso del tempo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso infondato. Sul primo motivo la Corte ricorda che l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione adottata dal primo giudice. Il potere-dovere di integrazione non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella consistente in una sterile rassegna delle fonti di prova. Nel caso concreto la motivazione dell’ordinanza genetica dà contezza delle ragioni della misura, enucleando gli specifici elementi indizianti, e l’integrazione risulta giustificata dalle deduzioni poste a fondamento dell’istanza di riesame.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte richiama un orientamento consolidato: la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un rapporto durevole con gli spacciatori, può integrare la condotta di partecipazione associativa quando si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire il fine comune. Non rilevano la diversità degli scopi personali, degli utili o il contrasto tra interessi economici dei singoli partecipi.
La Corte precisa che il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente da relazione sinallagmatica a vincolo stabile esige condizioni ulteriori rispetto alla mera reiterazione delle cessioni. Occorre che la fornitura, per stabilità, modalità, rilevanza quantitativa ed economica, assuma la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, in base a un ragionamento controfattuale di cui il giudice deve dare conto, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio. Nella specie il Tribunale ha individuato il momento di stabilizzazione del rapporto quando l’indagato è stato posto in contatto diretto con il referente dei vertici dell’associazione, nell’ottica di future e continuative cessioni.
Quanto al requisito dell’indispensabilità, la Corte ribadisce che la condotta di partecipazione può desumersi dalla costante disponibilità a fornire, senza che sia richiesta l’unicità o l’esclusività della fornitura. Il quarto motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha motivato le esigenze cautelari valorizzando la condotta successiva dell’indagato, consistente nel mantenimento di contatti con i coindagati, e la natura associativa del reato. Trova corretta applicazione la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non risultando dedotti significativi elementi di rescissione dal sodalizio.
Nota della Redazione
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