Riqualificazione in appello e divieto di reformatio in peius nel furto in (Cass. pen. Sez. VII n. 32508 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito dell’impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d’ufficio anziché a querela di parte, anche quando da tale riqualificazione derivi l’irrilevanza della intervenuta remissione di querela. Il divieto impedisce, infatti, soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per l’imputato. Ai sensi dell’art. 597, terzo comma, cod. proc. pen., è fatta salva al giudice di secondo grado la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Integra il reato di furto in abitazione la condotta di chi si impossessa di beni custoditi in un vano condominiale adibito al loro deposito, costituendo esso pertinenza di una privata dimora.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. La Corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione del solo imputato, ha confermato la condanna, riqualificando il fatto contestato.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius, per essere derivata dalla riqualificazione una situazione svantaggiosa in assenza di impugnazione del pubblico ministero; con il secondo motivo, l’erronea riqualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denunzia la violazione del divieto di reformatio in peius. Il ricorrente lamenta che la riqualificazione giuridica operata dal giudice di appello abbia comportato per lui una situazione deteriore, in mancanza di impugnazione della parte pubblica.
Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito dell’impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie procedibile d’ufficio anziché a querela di parte, neppure quando da ciò derivi l’irrilevanza della intervenuta remissione di querela. Il divieto, infatti, impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore. Sul punto è richiamato il precedente Sez. 6 n. 6174 del 21.01.2026.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. riserva al giudice di secondo grado la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado. Anche tale doglianza è dunque manifestamente infondata.
Nel merito della qualificazione, la Corte osserva che il locale dal quale la bicicletta è stata asportata era un vano di proprietà condominiale in cui erano ricoverati i velocipedi dei condomini. Trova pertanto applicazione la giurisprudenza secondo cui, in tema di furto in abitazione, è pertinenza di luogo destinato a privata dimora ogni bene funzionalmente asservito all’immobile principale e destinato al suo servizio in modo durevole, senza necessità di contiguità fisica (Sez. 4 n. 50105 del 05.12.2023). Parimenti, integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un bene introducendosi nel locale adibito al suo deposito, che costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5 n. 35764 del 27.03.2018).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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