Fornitore stabile di stupefacenti partecipa all’associazione per il suo apporto destabilizzante (Cass. pen. Sez. V n. 30343 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da semplice reciprocità di affidamento a vincolo di partecipazione, richiede che la fornitura abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, i caratteri di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, secondo un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio. È necessario, inoltre, che si accerti la coscienza e la volontà del fornitore di far parte dell’associazione, contribuendo al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi. L’indispensabilità dell’apporto non coincide con l’esclusività del rapporto: un sodalizio di rilevanti dimensioni può necessitare di plurimi canali di approvvigionamento. Ai fini delle esigenze cautelari, la fattispecie dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è qualificata dai soli reati-fine e non postula i requisiti strutturali previsti per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., sicché non le è applicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicatagli per la provvisoria contestazione di partecipazione a un’associazione finalizzata all’acquisto e alla cessione di stupefacenti, con il ruolo di fornitore di marijuana, e di acquisto a fini di spaccio.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando il richiamo per relationem all’ordinanza genetica in mancanza di autonoma valutazione, l’occasionalità dei contatti e l’assenza del dolo di partecipazione, oltre a un travisamento della prova sull’attribuzione di una conversazione. Contesta altresì la ritenuta indispensabilità dell’apporto, a fronte di molteplici canali alternativi di approvvigionamento, e le esigenze cautelari, valutate in modo cumulativo e fondate su episodi non collegati ai reati contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto la nozione di gravi indizi di colpevolezza, qualificati come prova allo stato degli atti, valutata quando il materiale probatorio è ancora in formazione e non è stato sottoposto al contraddittorio dibattimentale (Sez. I n. 19867 del 04.05.2005, Lo Cricchio).

Il primo e il secondo motivo sono dichiarati manifestamente infondati: il Tribunale del riesame ha risposto in modo esauriente alle doglianze, riesaminando l’impianto indiziario relativo all’associazione e ricostruendo il ruolo del ricorrente come fornitore, attraverso la mediazione di un terzo, sulla base di plurime intercettazioni. Quanto alla droga parlata, la Corte ricorda che gli indizi captati senza sequestro della sostanza vanno valutati con particolare rigore e che, in presenza di più ipotesi ricostruttive, la scelta deve fondarsi su un dato probatorio caratterizzato da alto grado di credibilità razionale (Sez. IV n. 20129 del 25.06.2020, De Simone). Nella specie la valutazione è stata ritenuta non manifestamente illogica.

Sulla mancanza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, la Corte osserva che il Tribunale ha individuato e richiamato gli specifici passaggi motivazionali del provvedimento cautelare, richiamando la giurisprudenza sul punto (Sez. III n. 35720 del 06.10.2020, Cordioli; Sez. V n. 1304 del 24.09.2018, Pedato; Sez. IV n. 19751 del 17.04.2024, Monticelli).

Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’indispensabilità dell’approvvigionamento non significa esclusività del rapporto, poiché le imponenti attività di cessione del gruppo necessitavano di più canali. Il Tribunale ha operato il richiesto ragionamento controfattuale, ravvisando l’effetto destabilizzante che sarebbe derivato dalla mancanza delle forniture, secondo il principio di Sez. VI n. 47576 del 03.12.2024, La Cava.

Il quarto e il quinto motivo sono parimenti manifestamente infondati. L’ordinanza valorizza il ruolo di primo piano nell’approvvigionamento e l’habitus sedimentato, nonché i controlli di polizia giudiziaria che hanno visto il ricorrente in compagnia di soggetti dell’organizzazione anche dopo i fatti. La Corte richiama Sez. IV n. 19751 del 17.04.2024, Monticelli: per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non vale la regola di esperienza della stabilità del sodalizio elaborata per l’art. 416-bis cod. pen. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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