Sequestro preventivo tributario, obbligo di autonoma valutazione e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 37191 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento, introdotta dall’art. 309, comma nono, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 47 del 2015, è osservata anche quando il giudice richiami per relationem gli atti del procedimento, a condizione che, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza formule stereotipate. Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, il provvedimento deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, restando escluso ogni automatismo decisorio collegato alla natura obbligatoria della confisca. Il controllo del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, ma si limita alla verifica di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze emetteva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 8 e 5 d.lgs. n. 74/2000, per un importo superiore a settantuno milioni di euro. Il provvedimento riguardava due indagati.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21/03/2025, rigettava le richieste di riesame proposte nell’interesse degli indagati. Avverso tale ordinanza entrambi proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché all’omessa motivazione sull’impossibilità di eseguire il sequestro diretto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18954 del 31/03/2016, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni sul potere di annullamento introdotte dalla legge n. 47 del 2015 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure cautelari reali: il tribunale annulla se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento.
Tale obbligo, osserva il Collegio, è rispettato anche quando il giudice riporti le acquisizioni e le considerazioni degli investigatori e del pubblico ministero, persino mediante rinvio per relationem, purché svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi, senza formule stereotipate (Sez. III n. 840 del 17/12/2015; Sez. III n. 48962 del 01/12/2015). Nella specie il Tribunale ha evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato autonome valutazioni e aveva rigettato la misura in relazione ad alcuni reati, dimostrando così un effettivo esame critico.
Quanto al fumus commissi delicti, la Corte richiama il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, il controllo non può tradursi in anticipata decisione del merito, essendo sufficiente l’astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie legale, con verifica puntuale e coerente degli elementi (Sez. Un. n. 7 del 23/02/2000; Sez. III n. 37851 del 04/06/2014). Il Tribunale ha richiamato gli indicatori dell’associazione per delinquere (Sez. II n. 16339 del 17/01/2013) e ha valutato plurimi elementi sul ruolo partecipativo degli indagati.
Sul periculum in mora, il provvedimento impugnato ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, deve contenere la concisa motivazione del periculum, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio.
Infine, quanto al sequestro per equivalente, la Corte ribadisce che è legittima la struttura “mista” del decreto (Sez. III n. 46973 del 10/05/2018) e che l’impossibilità del sequestro diretto può essere anche solo transitoria, senza necessità di una ricerca generalizzata del profitto, non potendosi trasformare l’onere dell’accusa in una probatio diabolica (Sez. III n. 40362 del 06/07/2016). I motivi risultano generici e non si confrontano con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
Nota della Redazione
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