Fotovoltaico a terra nei terreni agricoli: il divieto statale regge (Corte cost. n. 156/2026)
Con la sentenza n. 156 del 2026 la Corte costituzionale ha esaminato i dubbi del TAR del Lazio su norme sugli impianti a energia rinnovabile: la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, e le norme statali che limitano il fotovoltaico a terra nei terreni agricoli (articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, e articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190). Ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme statali e sull’articolo 1, comma 7, della legge sarda, manifestamente inammissibili quelle su altre disposizioni sarde già annullate e inammissibili quelle sugli allegati alla legge.
Il caso. Il TAR Lazio, sezione terza, deve decidere una causa tra la società Iberdrola Renovables Italia e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in cui valuta un decreto ministeriale del 21 giugno 2024. Secondo l’ordinanza, tre progetti della società in Sardegna ricadono in aree che la legge regionale classifica come non idonee: la sua applicazione comporterebbe il divieto assoluto di realizzarli e l’inefficacia dei titoli abilitativi. Altri progetti agrivoltaici della società sarebbero colpiti dal divieto statale sul fotovoltaico a terra nelle zone agricole.
Il dubbio del giudice. Il TAR dubita che i limiti posti dalla legge sarda e il divieto statale siano compatibili con la Costituzione (tra gli altri, gli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117) e con i principi europei sulla promozione delle energie rinnovabili e sulla neutralità climatica.
Le norme sarde già annullate. Le questioni sull’articolo 1, commi 2, 5 (primo periodo) e 8, e sull’articolo 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, riguardano disposizioni che la Corte aveva già dichiarato illegittime con la sentenza n. 184 del 2025. Sono quindi manifestamente inammissibili: non c’è più nulla da esaminare.
Gli allegati. Sono inammissibili le questioni sugli allegati A, B, C, D ed E, cioè gli elenchi delle aree non idonee per i vari tipi di impianto. Il TAR li ha contestati in blocco, senza indicare quali norme violerebbero la Costituzione.
Il comma 7. Non è fondata la questione sull’articolo 1, comma 7, per cui, se un progetto ricade in parte in aree idonee e in parte in aree non idonee, prevale la non idoneità. Il TAR la giudica contraria al principio europeo dell’interesse pubblico prevalente alla massima diffusione delle fonti rinnovabili. La Corte, richiamando la sentenza n. 184 del 2025, spiega però che questa situazione non è tanto un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto, quanto l’impossibilità di usare la procedura di autorizzazione semplificata. La decisione definitiva spetta al singolo procedimento autorizzativo, dove si valutano in concreto il paesaggio e le aree naturali protette.
Il fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. Non sono fondate neppure le questioni sulle norme statali: la Corte rinvia alla sentenza n. 127 del 2026, che aveva respinto dubbi analoghi dello stesso TAR. Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari nelle zone agricole, ma solo quelli fotovoltaici con moduli collocati a terra; sono consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sopraelevati, che lasciano proseguire coltivazione e pascolo. Il divieto mira a contenere la perdita di suolo coltivabile e la frammentazione del paesaggio agrario. L’articolo 9 della Costituzione tutela anche il paesaggio, agrario compreso, e l’interesse alle rinnovabili non prevale sempre in automatico: per la Corte il bilanciamento del legislatore non è irragionevole.
Cosa cambia in pratica. Il divieto statale, nella versione applicata al decreto del 21 giugno 2024, è stato ritenuto non incostituzionale; la Corte precisa che il successivo decreto-legge n. 175 del 2025, che ha abrogato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e ha riscritto la disciplina delle aree idonee, non cambia il giudizio, perché la legittimità di un atto si valuta con le norme vigenti quando è stato adottato. Per individuare le aree idonee le Regioni devono ora seguire il nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/156
Nota della Redazione
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