Non ammissione all’esame di Stato e obiettivi minimi per studenti con DSA (TAR Lombardia n. 3023 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato espresso dal consiglio di classe costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del rispetto del parametro normativo, dei criteri predeterminati dal collegio dei docenti e dell’assenza di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ai fini dell’ammissione è richiesta una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina; il voto insufficiente è di per sé idoneo a giustificare il diniego. L’adozione del piano didattico personalizzato e delle misure compensative e dispensative per lo studente con disturbo specifico dell’apprendimento non esime dal raggiungimento degli obiettivi minimi. Il profilo di disparità di trattamento non è configurabile, poiché la valutazione degli studenti non costituisce procedura comparativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 la classe quinta di un istituto tecnico statale. A conclusione dell’anno non è stato ammesso all’esame di Stato, avendo riportato l’insufficienza in due materie. Lo studente è portatore di disortografia, disgrafia e discalculia e lamenta che la scuola non abbia predisposto un percorso individualizzato idoneo al raggiungimento degli obiettivi.

Ha impugnato il verbale del consiglio di classe deducendo ingiustizia manifesta, erroneità nella valutazione delle prove, disparità di trattamento e travisamento dei fatti, chiedendo l’ammissione all’esame nella sessione suppletiva. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta e, in vista dell’udienza di merito, non è stata depositata memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente le ragioni già espresse in sede cautelare e le condivide. Sul difetto di motivazione, il Tribunale richiama l’art. 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 62/2017, che subordina l’ammissione all’esame di Stato a una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e a un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La norma pone al centro della valutazione la constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente.

Il voto insufficiente in due materie è dunque di per sé idoneo a giustificare il provvedimento di non ammissione, secondo l’orientamento richiamato dal TAR. Il giudizio è connotato da discrezionalità tecnica, perché il livello di maturità e preparazione costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai docenti, il cui giudizio riflette competenze solo da essi possedute. Al giudice della legittimità spetta verificare la conformità al parametro normativo e ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti, oltre all’assenza dei vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nella specie non ravvisati.

Quanto al travisamento dei fatti, il Tribunale osserva che gli obiettivi minimi necessari per l’ammissione sono richiesti anche per gli studenti muniti di PDP. Il giudizio finale si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla fase successiva di studi. L’adeguamento alle disposizioni che tutelano l’area dello svantaggio scolastico non esclude il raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di ogni studente.

Sulla disparità di trattamento, il Collegio richiama l’orientamento che esclude tale profilo rispetto ai giudizi concernenti le posizioni degli studenti di una medesima classe, in assenza di un’identità delle situazioni poste a confronto, circostanza non dimostrata nel caso concreto. La valutazione della funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria, ma alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno conseguiti, restando ogni singola valutazione puramente individuale.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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