Trattamento sanitario obbligatorio: nella convalida serve l’avvocato (Corte cost. n. 157/2026)
Con la sentenza n. 157 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in ospedale, e della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica. La persona sottoposta al ricovero obbligatorio deve quindi essere assistita da un avvocato, di fiducia o, in mancanza, d’ufficio.
Il caso. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze in un procedimento tra una persona e il Comune di Empoli. Il trattamento sanitario obbligatorio è un ricovero contro la volontà del paziente, proposto da un medico, confermato da un secondo medico dell’unità sanitaria locale, disposto con ordinanza del sindaco e convalidato dal giudice tutelare. L’articolo 35 disciplina questa procedura, ma non prevede l’assistenza di un difensore.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha invocato l’articolo 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa. Ha osservato che il procedimento, pur essendo civile, incide direttamente sulla libertà personale e per questo è simile all’espulsione dello straniero con accompagnamento forzato alla frontiera e alla relativa convalida: per quest’ultima la Corte, con la sentenza n. 222 del 2004, aveva già richiesto che la persona fosse ascoltata dal giudice con l’assistenza di un difensore. Il Tribunale chiedeva però una difesa solo facoltativa: la persona sarebbe stata avvisata della possibilità di nominare un avvocato di fiducia.
La risposta della Corte. La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma in termini diversi da quelli chiesti. Con la sentenza n. 76 del 2025 aveva già imposto di comunicare l’ordinanza del sindaco alla persona interessata e di farla ascoltare dal giudice tutelare prima della convalida. Ora affronta l’altro lato del diritto di difesa, cioè l’assistenza tecnica. Il trattamento obbligatorio è un vero trattamento sanitario coattivo e incide sulla libertà personale, in particolare sulla libertà fisica: in questi casi la difesa tecnica è essenziale, qualunque sia la natura del procedimento.
Perché la difesa deve essere obbligatoria. Una difesa solo facoltativa non basterebbe. La eserciterebbe soltanto chi conserva abbastanza lucidità, mentre chi è in stato di alterazione potrebbe non capire nemmeno l’avviso sulla possibilità di nominare un avvocato. La eserciterebbe, inoltre, solo chi ha i mezzi economici e una rete familiare e sociale per contattare un legale. Ne verrebbe una discriminazione fondata sul tipo di patologia e sulla condizione economica, con il paradosso che le persone più vulnerabili resterebbero senza tutela. Solo la difesa tecnica obbligatoria, anche d’ufficio, assicura a ogni persona un’assistenza professionale, quali che siano il suo disagio e la sua condizione sociale. La Corte richiama anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che in questi casi ritiene necessaria l’assistenza legale.
Come funziona ora. Quando riceve l’ordinanza del sindaco, la persona deve essere avvisata che può nominare un avvocato di fiducia. Se non lo nomina, il giudice tutelare le designa un difensore d’ufficio tra quelli iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il difensore viene avvertito tempestivamente e può partecipare all’audizione davanti al giudice tutelare prima della convalida; a lui è notificato anche il decreto di convalida o di non convalida. Le stesse garanzie valgono per l’eventuale proroga e per la relativa convalida.
Cosa cambia in pratica. Chi è sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio in ospedale ha diritto all’avvocato nel procedimento di convalida e di proroga, anche se non ne ha nominato uno. La Corte riconosce l’aggravio organizzativo che ne deriva, ma ricorda che attuare i diritti costituzionali richiede risorse: le relative scelte spettano innanzitutto al legislatore e coinvolgono anche chi è chiamato ad attuarle, compresi gli uffici che amministrano la giustizia. Il trattamento resta una misura sanitaria, in cui le valutazioni mediche sono centrali. La Corte ripete infine l’invito al legislatore a ripensare la disciplina, valutando per esempio un curatore speciale e figure di mediazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/157
Nota della Redazione
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