Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio sulla richiesta di permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 13005 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta comunicazione, da parte dell’amministrazione stessa, della conclusione del procedimento con esito favorevole determina il venir meno dell’interesse alla decisione, atteso che la tutela richiesta non è più suscettibile di utilità alcuna. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude la liquidazione del compenso professionale in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, rimasta priva di riscontro da parte dell’amministrazione. Ritenendo formatosi un silenzio-rifiuto, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere una pronuncia che accertasse l’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Questura e dal Ministero dell’Interno. Costituitesi le amministrazioni resistenti, la causa era stata avviata alla camera di consiglio per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota con la quale la parte ricorrente, a seguito della comunicazione della Questura attestante la conclusione del procedimento e la possibilità di ritirare il permesso di soggiorno, dichiarava di non aver più interesse alla pronuncia. La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, infatti, è finalizzata a ottenere una decisione che imponga all’amministrazione di provvedere; una volta intervenuta la definizione del procedimento, l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in capo all’istante. Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione dell’evoluzione della vicenda. Esaminata l’istanza di liquidazione avanzata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il Collegio ha disposto il compenso nella misura determinata applicando le riduzioni previste per l’improcedibilità e per il patrocinio a spese dello Stato. La decisione conferma che, nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenienza di un provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere solo se risulta satisfattiva, mentre la mera conclusione procedimentale può essere valutata alla stregua di un fatto estintivo dell’interesse quando l’istante dichiari di non volerne approfittare.
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Nota della Redazione
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