Fotovoltaico su centro storico vincolato tra interesse energetico e tutela paesaggistica (TAR Lombardia n. 990 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici, il giudizio di compatibilità non può risolversi nella constatazione oggettiva del novum, ma impone una comparazione rigorosa tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i valori paesaggistici tutelati. Sopravvenuta la disciplina dell’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, l’installazione su edifici ricadenti in aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 resta soggetta ad autorizzazione paesaggistica ove non concorrano congiuntamente i tre requisiti dell’integrazione nella copertura, della non visibilità dagli spazi pubblici e dell’assenza di manti in materiali della tradizione locale. La valutazione di discrezionalità tecnica della Soprintendenza che, muovendo da fatti incontestati, evidenzi l’alterazione della continuità materica e morfologica delle coperture e l’effetto di reiterazione sistematica degli interventi, non è sindacabile per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare nel centro storico di Mantova, ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per un impianto fotovoltaico di 32 moduli da integrare nella copertura dell’edificio, con colore identico a quello della stessa. La Commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole, ritenendo l’intervento non percepibile dagli spazi pubblici, e il Comune ha trasmesso la richiesta alla Soprintendenza con proposta di accoglimento.

La Soprintendenza ha emesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.P.R. n. 3/2017 e, valutate le osservazioni del ricorrente, ha confermato il diniego con provvedimento del 3.10.2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che ha rigettato il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento inaugurato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201 del 2016, richiamato dallo stesso ricorrente: poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili risponde a un interesse nazionale conforme al diritto europeo, le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti e non possono fondarsi sulla sola minor fruibilità estetica del paesaggio. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, sez. VI, n. 3696 del 2020 e Cons. Stato, sez. II, n. 5046 del 2024, oltre a una serie di propri precedenti in materia.

Su questo indirizzo è però intervenuta la nuova disciplina dell’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 17/2022, che ha sottratto l’installazione degli impianti fotovoltaici all’autorizzazione paesaggistica, facendo salve le aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 42/2004. Per queste ultime l’autorizzazione resta necessaria, salvo che concorrano congiuntamente tre requisiti: integrazione nella copertura, non visibilità dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici, assenza di manti in materiali della tradizione locale.

Nel caso concreto il centro storico di Mantova è sottoposto a vincolo paesaggistico con d.m. 13.10.1977, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004, e ricorre inoltre il vincolo ex lege dell’art. 142, comma 1, lett. c), per la vicinanza al fiume Mincio. Il Collegio rileva che sussiste solo l’integrazione dell’impianto nella copertura, mentre mancano i due requisiti negativi: l’impianto è visibile dagli spazi pubblici e la copertura non è in materiale della tradizione locale. L’autorizzazione era dunque necessaria e la Soprintendenza era legittimata a valutare la compatibilità paesaggistica.

Il Tribunale esclude poi che il richiamo generico alla “legge aiuti bis” possa fondare una censura, sia perché non è indicata la disposizione violata, sia perché l’art. 11, comma 4-bis, d.l. n. 115/2022 riguarda gli impianti su aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali e fa comunque salvo l’art. 7-bis, comma 5.

Quanto al merito, la valutazione della Soprintendenza non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Muovendo da circostanze di fatto incontestate — la collocazione dell’edificio nel nucleo di antica formazione e nell’area UNESCO, la continuità materica e morfologica dell’aggregato — l’Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità tecnica, ritenendo che l’impianto alteri la continuità delle coperture e si ponga come elemento di disturbo, anche in ragione dell’effetto di reiterazione sistematica che un parere favorevole produrrebbe. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola Soprintendenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *