Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Marche n. 960 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione e le impone l’esecuzione integrale del titolo entro il termine assegnato. La nomina del commissario ad acta, destinato ad operare solo su istanza del creditore e dopo l’inutile decorso del termine, costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario assume funzione acceleratoria. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso fonda la condanna dell’amministrazione alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 455/2023 del 21.12.2023, riconosceva alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando l’amministrazione anche alla rifusione delle spese.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, la ricorrente lamentava la mancata esecuzione del titolo e agiva dinanzi al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate e l’integrale ottemperanza. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è dichiarato procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica del termine dilatorio costituisce passaggio necessario per l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione non ha eseguito il titolo indicato in epigrafe e, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di legge, non ha opposto ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La difesa si è limitata a una memoria di stile, senza contestare l’inadempimento.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve eventuali somme già corrisposte, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. L’esecuzione è riferita al diritto accertato dal giudice del lavoro, da attuarsi con le modalità ivi stabilite.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., nell’importo di euro 600 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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