Compartecipazione ai servizi socio-sanitari calcolata sulla base dell’ISEE (TAR Emilia-Romagna n. 558 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ISEE, come disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, costituisce lo strumento per individuare tanto a chi spetta la prestazione assistenziale quanto la misura della compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Ai Comuni non spetta alcun potere di deroga alla disciplina ISEE, né nel senso di sostituirla con altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche, né nel senso di non tenerne conto. È pertanto illegittimo il regolamento comunale che fissi in misura fissa la quota di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari, indipendentemente dalla condizione economica dell’utente. La violazione si aggrava quando l’ISEE dell’assistito è pari a zero, perché la prestazione finisce per gravare su risorse che il legislatore ha inteso escludere dal calcolo. L’annullamento delle disposizioni regolamentari ha efficacia erga omnes e impone all’ente locale di garantirne la pubblicità.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale tutore della figlia, persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, insieme a tre associazioni esponenziali degli interessi delle persone con disabilità, ha impugnato la nota del Comune di Modena del 18.11.2020 con cui è stata respinta la richiesta di calcolare la quota di compartecipazione al costo del Centro Socio Sanitario Riabilitativo Diurno tenendo conto dell’ISEE, pari a zero.
Il Comune aveva fissato la misura della compartecipazione in forma fissa con deliberazione consiliare n. 42/2017 e deliberazione di Giunta n. 21/2018. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina sull’ISEE, l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di proporzionalità, l’erosione di risorse escluse dal calcolo dell’indicatore e la disparità di trattamento a carico dei nuclei familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione è infondata: la nuova disciplina comunale è entrata in vigore il 1° luglio 2021, con decorrenza delle nuove tariffe dal 1° ottobre 2021. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 continuano ad applicarsi, in virtù del principio di irretroattività degli atti amministrativi, le delibere impugnate. L’interesse alla decisione di merito resta quindi integro.
Nel merito il Tribunale richiama la giurisprudenza pacifica secondo cui l’ISEE costituisce lo strumento per determinare sia l’accesso alla prestazione sia il livello di compartecipazione alla spesa (C.d.S., Sez. III, n. 3072/2023). Il D.P.C.M. n. 159/2013 esclude dal calcolo i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità non rientranti nel reddito complessivo IRPEF e, per le prestazioni socio-sanitarie rivolte ai maggiorenni, ancora l’indicatore al nucleo familiare ristretto composto dal beneficiario, dal coniuge e dai figli.
È parimenti pacifico che ai Comuni non spetti un potere di deroga alla disciplina ISEE, né sostituendola con altri sistemi di calcolo (C.d.S., Sez. III, n. 7850/2020; C.d.S., Sez. I, parere n. 498/2023), né — come nel caso in esame — non tenendone affatto conto.
La pretesa di far pagare a tutti gli assistiti la medesima misura fissa confligge con i principi del sistema di tutela delle persone disabili. Non considerare l’ISEE, tanto più quando è pari a zero, esclude dalla prestazione soggetti che non possono permettersi la quota oppure intacca risorse — pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento, o quelle di parenti e affini estranei al nucleo — che il legislatore ha scelto di lasciare fuori dal calcolo (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, n. 232/2022).
Il ricorso è quindi accolto. Le delibere n. 42/2017 e n. 21/2018 sono annullate nella parte in cui non prevedono che la quota di compartecipazione sia calcolata sull’ISEE. L’annullamento ha efficacia erga omnes e il Comune è tenuto a pubblicare la decisione con le stesse forme del regolamento annullato, ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 1199/1971 (C.d.S., Sez. VII, n. 8516/2024). È annullata anche la nota del 18.11.2020, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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