Fotovoltaico su area agricola: P.A.S., silenzio assenso e vincolo paesaggistico (TAR Puglia n. 891 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso non opera per gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi dell’art. 20, comma 4, L. n. 241/1990, e non può fungere da strumento per ottenere surrettiziamente la pretermissione dei vincoli paesaggistici cui è subordinata la realizzazione dell’intervento. La sospensione del procedimento di P.A.S. per l’acquisizione degli atti di assenso è legittima ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.lgs. n. 28/2011, che espressamente prevede la sospensione del termine fino all’acquisizione degli atti medesimi. L’ente delegato in materia paesaggistica può richiedere all’ente delegante pareri facoltativi per una uniforme interpretazione della normativa, in virtù del principio inquisitorio di cui all’art. 6, L. n. 241/1990 e della leale collaborazione interistituzionale. L’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.lgs. n. 199/2021 e la non assoggettabilità ex art. 22-bis operano solo per le aree non ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal D.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente presentava una P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 9999,25 kwp in agro di Giovinazzo, in area qualificata come Area di Sviluppo Industriale Bitonto-Giovinazzo. Il Comune sospendeva il procedimento in attesa degli atti di assenso delle amministrazioni interpellate e richiedeva alla Regione Puglia un contributo esplicativo sull’applicazione delle norme del P.P.T.R..
All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune emanava il diniego definitivo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, ritenendo l’impianto non conforme agli indirizzi dell’art. 77 e alle direttive dell’art. 78 delle N.T.A. del P.P.T.R. e non ammissibile nei “Paesaggi rurali” secondo le Linee Guida. La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Puglia, deducendo violazione della disciplina sulle fonti rinnovabili, illegittima sospensione del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, ritenendolo infondato nel merito. Quanto alla sospensione del procedimento, la norma di riferimento è l’art. 6, comma 5, D.lgs. n. 28/2011, che espressamente prevede la sospensione del termine per il maturare del silenzio assenso fino all’acquisizione degli atti di assenso. La sospensione è dunque legittima.
Nessuna censura merita la richiesta del contributo interpretativo alla Regione. Il Collegio richiama il principio inquisitorio di cui all’art. 6, L. n. 241/1990 e la leale collaborazione interistituzionale: l’ente delegato può chiedere all’ente delegante indicazioni per una uniforme applicazione della normativa, tanto più che la Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere delegato (TAR Puglia n. 1328 del 2023).
Quanto al silenzio assenso, il Tribunale esclude che la P.A.S. possa ritenersi assentita in presenza di atti in materia paesaggistica: diversamente si renderebbe tamquam non esset l’art. 20, comma 4, L. n. 241/1990, che esclude l’istituto per gli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (Cons. Stato n. 1754 del 2022). L’istituto non può servire a ottenere surrettiziamente la pretermissione dei vincoli paesaggistici (Cons. Stato n. 8529 del 2019).
Il difetto di motivazione è escluso: il Comune ha fatto proprie le rilevazioni regionali, configurabili come motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990. Né sussiste difetto di istruttoria: l’area, pur ricadente nell’A.S.I., risultava solo in previsione e non attuata, presentando i caratteri della “Piana olivicola del nord barese”, non idonea a ospitare l’impianto.
L’idoneità ex art. 20, comma 8, D.lgs. n. 199/2021 e la non assoggettabilità ex art. 22-bis valgono solo per aree non ricomprese nei beni tutelati dal D.lgs. n. 42/2004. Le zone individuate dalle Regioni ai sensi dell’art. 143 sono indirettamente sottoposte a tutela, e la disciplina paesaggistica emanata è legittima e vincolante. Il parere del Ministero dell’Ambiente, non vincolante, lascia salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso. Spese compensate.
Nota della Redazione
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