Nullità dell’atto elusivo del giudicato amministrativo sul contributo in conto interessi (TAR Sicilia n. 725 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a un giudicato amministrativo di annullamento, la violazione o elusione del giudicato è configurabile solo se il vincolo conformativo discendente dalla sentenza è preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei tratti essenziali dalla pronuncia. Ove la sentenza abbia statuito che il contributo in conto interessi, per le operazioni creditizie anteriori al 1° gennaio 2009, continua ad essere erogato di anno in anno in ragione degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo il piano di ammortamento, l’Amministrazione che ne limiti l’erogazione alle sole annualità 2009-2012 si sottrae all’esecuzione del dictum e omette la necessaria motivazione. L’atto adottato in tal modo è nullo, con conseguente reiterazione dell’obbligo di tempestiva e corretta esecuzione.
Il Fatto
Con un decreto dirigenziale del 2012, le ricorrenti erano state ammesse ai benefici della l.r. Sicilia n. 11/2005, sotto forma di contributi in conto interessi per mutui accesi nel corso del 2008. Con successivi decreti del marzo 2014, l’Amministrazione aveva disciplinato le misure per le sole operazioni finanziarie accese dal 2009 al 2012, pretermettendo ogni determinazione sulle operazioni anteriori al 1° gennaio 2009.
Con sentenza n. 3221 del 30 ottobre 2023, il Tribunale aveva accolto il ricorso avverso quei decreti, dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui non dettavano previsioni per le operazioni poste in essere prima del 2009, e ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi entro tre mesi, accertando i presupposti del beneficio secondo la disciplina ante 2009. In asserita ottemperanza, l’Assessorato approvava un avviso riservato alle ricorrenti per le sole annualità 2009-2012; all’esito dell’istruttoria riconosceva i contributi e li erogava al netto della ritenuta. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia comporti margini liberi di discrezionalità, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa desumibili dall’impianto motivazionale (Cons. Stato sez. VII n. 8307 del 16.10.2024).
La sentenza n. 3221/2023 aveva stabilito che, per i mutui stipulati alla data del 1° gennaio 2009, il pagamento del contributo continua ad avvenire di anno in anno, in ragione degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro del contratto, e che l’Assessorato avrebbe dovuto accertare i presupposti secondo la disciplina ante 2009.
In ottemperanza al dictum giudiziale, l’Amministrazione avrebbe perciò dovuto verificare la spettanza dei contributi per l’intera durata dell’operazione creditizia, attenendo l’inciso di anno in anno alle sole modalità di erogazione. Se avesse inteso limitare il beneficio, avrebbe dovuto darne congrua motivazione, essendo la sentenza a rimettere alla sua valutazione la sussistenza dei presupposti.
Acclarato che l’Amministrazione si è sottratta alla puntuale esecuzione, i provvedimenti impugnati sono dichiarati nulli, con reiterazione dell’obbligo di dare tempestiva e corretta esecuzione alla sentenza n. 3221/2023, emendando le nuove determinazioni dai vizi di legittimità già coperti dal giudicato.
La censura dei motivi aggiunti, relativa alla misura del contributo concedibile per l’annualità 2012, resta assorbita, dovendo l’Assessorato pronunciarsi nuovamente. Le spese sono compensate per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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