Revoca permesso UE lungo periodo e valutazione non automatica della pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 850 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, non consegue automaticamente alla condanna penale, ancorché non definitiva. L’Amministrazione è tenuta a motivare un giudizio prognostico di pericolosità sociale, concreto e attuale, che valorizzi le modalità della condotta e la complessiva personalità dello straniero, bilanciandolo con gli elementi di radicamento familiare, sociale e lavorativo. La presunzione di non colpevolezza non preclude all’autorità di pubblica sicurezza di apprezzare, in sede amministrativa e preventiva, i fatti accertati in sede giudiziaria. La presenza di un nucleo familiare e la durata della permanenza non costituiscono garanzia assoluta di stabilità del titolo, potendo il bilanciamento risolversi a favore della sicurezza pubblica quando la condotta offenda beni primari della persona.

Il Fatto

Un cittadino egiziano, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto con cui il Questore di Bologna ne aveva disposto la revoca, rifiutando contestualmente il rilascio o il rinnovo di altro permesso per difetto dei requisiti. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un riesame imposto da una precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato un primo decreto di revoca, e si fondava sulla condanna, non definitiva, alla pena di due anni e sei mesi per i reati di cui agli artt. 609-bis e 605 cod. pen., caratterizzati da reiterate vessazioni in danno di una persona in posizione di inferiorità e dalla limitazione della sua libertà di movimento.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 27 Cost., dell’art. 8 CEDU e dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, lamentando un asserito automatismo nella revoca, il difetto di istruttoria e l’elusione del giudicato amministrativo. La Questura, costituitasi, ribadiva la legittimità del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la violazione del giudicato: la sentenza del Consiglio di Stato non aveva riconosciuto un titolo sostanziale alla conservazione del permesso, ma aveva imposto un riesame non automatico. Il nuovo decreto si colloca in tale rinnovato esercizio del potere, considerando durata del soggiorno, nucleo familiare, posizione lavorativa e reddituale e integrazione sociale, senza limitarsi al richiamo della condanna.

Quanto alla censura fondata sull’art. 27 Cost., la Corte osserva che la presunzione di non colpevolezza, operante nel processo penale, non preclude all’autorità di pubblica sicurezza di apprezzare fatti accertati in sede giudiziaria ai fini preventivi. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 consente espressamente di valorizzare condanne non definitive, purché inserite in un giudizio prognostico concreto e attuale.

Il giudizio di pericolosità non risulta fondato su un mero richiamo al titolo di reato, ma sulle concrete modalità della condotta: l’abuso della posizione lavorativa, la lesione della libertà sessuale e personale della vittima e l’assenza di una revisione critica del comportamento. Anche un fatto singolo, ove di particolare gravità, può sorreggere il giudizio di pericolosità (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, n. 459 del 2025).

Il bilanciamento con la situazione familiare e lavorativa è stato svolto in modo non irragionevole: la presenza della moglie e dei figli, dotati di propri titoli di soggiorno e autonomo radicamento, è stata valutata ma ritenuta non prevalente, anche perché la condotta fu commessa quando i legami familiari erano già saldi, circostanza che ne attenua l’efficacia dissuasiva. La tutela dell’art. 8 CEDU non ha carattere assoluto e può cedere di fronte alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati.

Infine, la revoca del permesso di lungo periodo non determina automaticamente il rilascio di un titolo diverso: la valutazione negativa di pericolosità incide sul requisito generale di ammissibilità del soggiorno, rendendo congruo il diniego di permessi alternativi. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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