Frequentazioni mafiose e vincoli di parentela fondano l’interdittiva antimafia (TAR Toscana n. 1189 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia può fondarsi su frequentazioni e vincoli di parentela dell’amministratore della società con esponenti della criminalità organizzata, valutati nel loro complesso secondo il criterio del più probabile che non. Un episodio isolato è di per sé irrilevante, ma i contatti ripetuti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali sono altamente significativi e possono far presumere che l’imprenditore scelga consapevolmente di porsi in dialogo con ambienti mafiosi. La circostanza che i contatti siano risalenti nel tempo non è sufficiente ad escludere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento prefettizio che dia conto di una pluralità di elementi sintomatici di connessioni con organizzazioni malavitose è immune da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 91, comma 6 del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sulla circostanza che l’amministratore unico della società avrebbe intrattenuto numerose frequentazioni con soggetti affiliati alla ‘ndrangheta, in particolare con un soggetto di cui costituirebbe il riferimento nel settore della raccolta e dello smaltimento degli oli esausti e dei sottoprodotti di origine animale.

Tali circostanze emergevano da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito della c.d. “Operazione Propaggine”. La società ha proposto un’unica articolata censura, deducendo la violazione delle norme richiamate e degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990: le circostanze non riguarderebbero il ricorrente e la frequentazione richiamata si limiterebbe a due incontri risalenti a più di sette anni prima. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 205/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, escludendo il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. La motivazione dell’interdittiva si incentra sul fatto che l’amministratore unico è citato nell’ordinanza di custodia cautelare relativa a un procedimento penale del Tribunale di Roma, che ha riguardato un soggetto formalmente organico alla ‘ndrangheta, emerso nell’ambito della richiamata operazione.

Il Tribunale valorizza anche il vincolo di parentela: l’amministratore è fratello di un destinatario di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze il 12 gennaio 2018, tra l’altro per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e art. 7 della legge n. 203/1991. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’interdittiva trova dunque fondamento in precisi episodi, risultando citati frequentazioni e legami con esponenti della criminalità organizzata che, nel loro complesso, fanno ritenere esistente il presupposto del più probabile che non.

Dalla documentazione in atti emerge che, in esecuzione delle ordinanze, erano stati arrestati vari soggetti anche per reato di tipo mafioso, ritenuti responsabili di aver preso il controllo di attività economiche in settori diversi. Assumeva rilievo il soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., formalmente affiliato alla ‘ndrangheta e con ruolo di direzione, che aveva come riferimento l’amministratore della società ricorrente, legato allo stesso anche da vincoli familiari.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, se di per sé è irrilevante un episodio isolato, sono invece altamente significativi i contatti ripetuti o le frequentazioni di soggetti coinvolti in sodalizi criminali (Cons. Stato, sez. III, n. 5462 del 30.06.2022). I contatti e le frequentazioni possono far presumere che l’imprenditore scelga consapevolmente di porsi in dialogo con ambienti mafiosi, con inevitabile perdita di fiducia (Cons. Stato, sez. III, n. 5097 del 23.05.2023).

Quanto alla distanza temporale, altre pronunce hanno attribuito rilievo anche ai contatti risalenti nel tempo, circostanza non sufficiente ad escludere tentativi di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, n. 3126/2007; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 304 del 25.03.2021). Sussiste dunque una pluralità di elementi che esclude contatti occasionali. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna della società alle spese, liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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