Ammonimento del Questore: necessaria un’istruttoria anche sommaria sui fatti denunciati (TAR Trentino-Alto Adige n. 184 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009 assolve una funzione cautelare e preventiva e non presuppone la prova del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda attendibile il comportamento persecutorio. Ciò nonostante, la misura non può fondarsi esclusivamente sull’istanza della presunta vittima: la norma richiede che il Questore assuma, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e senta le persone informate sui fatti. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione, ma investe anche il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il Questore di Bolzano ha ammonito il ricorrente, ritenendolo responsabile di condotte persecutorie nei confronti della sorella, che aveva presentato istanza di ammonimento. Il provvedimento richiamava la sola richiesta della persona offesa e due screenshot, uno dei quali riferito a un episodio del 2020.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Commissario del Governo, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’insussistenza dei presupposti. Il Commissario ha respinto il ricorso, aderendo alle controdeduzioni della Questura. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR sia l’ammonimento sia il diniego gerarchico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inutilizzabili i documenti depositati dal ricorrente con la memoria di replica, per tardività rispetto al termine perentorio dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato e degli altri giudici amministrativi.
Nel merito, la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta. Il Questore ha motivato l’urgenza di provvedere, coerentemente con la previsione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che consente di omettere la comunicazione in presenza di particolari esigenze di celerità. Il Collegio ha ribadito che l’ammonimento può essere adottato senza le garanzie partecipative, rientrando nel potere discrezionale del Questore valutare il se e il quando della misura.
È stato invece accolto il vizio di difetto di istruttoria. Il provvedimento si basava solo sull’istanza della sorella, su due screenshot (uno riferibile al ricorrente e relativo a una condotta del 2020) e su un verbale che riguardava unicamente l’ex marito. La Questura non ha verificato i fatti denunciati, in particolare quelli successivi al 2020. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la misura, pur non richiedendo l’accertamento della responsabilità penale, esige un minimo di verifiche e non può fondarsi sulla sola denuncia, salvo i casi limite di intervento immediato.
La Corte ha poi rilevato che la necessità di un’istruttoria, anche semplificata, è prevista dallo stesso art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009, che impone di assumere informazioni dagli organi investigativi e di sentire le persone informate sui fatti: adempimenti non svolti nonostante le omissioni e contraddizioni della richiesta.
Anche il secondo motivo è stato accolto. Le controdeduzioni della Questura sono apparse generiche e il Commissario non ha svolto alcun approfondimento sulla versione alternativa del ricorrente, sostenuta da querele e referti medici. Il presupposto oggettivo della reiterazione è risultato insufficientemente istruito: gli episodi critici risalgono al 2018-2020 e manca la vicinanza temporale con quelli successivi, verificatisi all’ingresso dei locali dove il ricorrente prestava servizio, senza alcun accesso alla sfera privata della sorella. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.