Concorso dirigenti scolastici: legittima la soglia regionale di ammissione alla prova scritta (TAR Lazio n. 11322 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta di un concorso mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso per ciascuna regione, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza, non ravvisandosi in ciò alcuna violazione del principio meritocratico. La previsione di soglie differenziate su base regionale è diretta e logica conseguenza dell’assetto normativo che presuppone distinte graduatorie regionali e non determina violazione del principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria. La selezione e l’individuazione dei quesiti delle prove concorsuali rientrano nella sfera della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano gli atti del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.M. n. 2788 del 2023, nella parte in cui, all’esito della prova preselettiva, erano stati esclusi dalle prove successive per non aver raggiunto la soglia utile di ammissione nella Regione Lombardia, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima. Con motivi aggiunti il gravame era esteso all’avviso di ammissione alle prove orali e al decreto di approvazione della graduatoria finale. Le censure riguardavano la struttura del sistema selettivo, le modalità di svolgimento della prova (asserito spegnimento del computer), la pubblicazione dei quadri di riferimento a poche ore dalla prova, la supposta non inedicità dei quesiti e vizi nella loro formulazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la propria precedente pronuncia n. 9413 del 2026 e la consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto infondate le doglianze relative al sistema di selezione. La scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso non contrasta con il principio meritocratico, atteso che nel numero degli ammessi risultano comunque ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati. La fissazione in termini numerici dei soggetti ammessi non richiede la preventiva individuazione di un punteggio minimo predeterminato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (richiamati Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2005/2019 e sent. n. 5639/2015; TAR Lazio, sez. III bis, sentt. n. 4735/2014 e n. 13407/2020).
Quanto alla diversificazione delle soglie di ammissione su base regionale, il Collegio ha precisato che l’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 presuppone la formazione di distinte graduatorie regionali, con la conseguente necessità che il calcolo degli ammessi alle prove successive avvenga su base regionale. La tesi di parte ricorrente, volta ad ottenere una equiparazione nazionale sulla base della soglia più favorevole, determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo alla soglia meno meritoria. La circostanza per cui il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra non integra una disparità di trattamento, ma rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei concorrenti, essendo i candidati posti nella condizione di conoscere ex ante il numero dei posti disponibili per ciascuna regione.
In relazione alle modalità di somministrazione della prova, il TAR ha ritenuto che i quadri di riferimento abbiano natura meramente descrittiva delle materie oggetto di prova e non risultino idonei ad alterare la par condicio. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti costituisce scelta organizzativa coerente con l’esigenza di garantire l’effettività della selezione. La doglianza sulla non inedicità dei quesiti è stata giudicata generica, non essendo stato dimostrato il nesso tra la disponibilità di pubblicazioni commerciali e l’esito della prova, in un contesto in cui tutti i candidati avevano le medesime possibilità di accesso agli strumenti di preparazione.
Quanto alla contestazione dei singoli quesiti, il Collegio ha richiamato il costante orientamento del Tribunale secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Le opzioni alternative prospettate dai ricorrenti si pongono come meri margini di plausibilità, rientranti nella fisiologica categoria dei “distrattori”. La censura relativa al lamentato spegnimento del computer è stata respinta per genericità e per l’assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tali condizioni, sarebbero derivati sull’esito delle prove. Il ricorso è stato, infine, dichiarato manifestamente infondato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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