Frequenza con soggetti controindicati e diniego del porto di fucile per caccia (TAR Calabria n. 2089 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di fucile per uso caccia, il diniego o la revoca del titolo di polizia non presuppongono un concreto e accertato abuso delle armi, né la commissione di reati inerenti al loro uso. È sufficiente che l’interessato non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti. Le frequentazioni significative con soggetti gravati da precedenti penali possono fondare il diniego, anche quando siano dovute a ragioni lavorative e a prescindere dalla conoscenza delle vicende di polizia dei soggetti incontrati. Rileva, in chiave preventiva, il rischio che l’arma possa essere appresa e utilizzata impropriamente da terzi per effetto della contiguità. Il giudizio di inaffidabilità resta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo per illogicità o irragionevolezza, e prescinde dagli esiti del processo penale, anche ove il reato sia estinto.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore aveva respinto l’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fondava su due ordini di ragioni: un decreto penale di condanna, seguito da indulto con pena condonata, e il fatto di essere stato trovato per sei volte in compagnia di tre soggetti “controindicati”, oltre a ulteriori segnalazioni dello stesso tenore.

Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede partecipativa, osservando che gli episodi non avevano alcun legame con l’abuso di armi e richiedevano una valutazione complessiva della personalità del titolare, non di terzi. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 43 e 11 del r.d. n. 773/1931: le frequentazioni derivavano dall’attività di coltivazione e commercializzazione di patate sull’Altopiano Silano, che lo esponeva a contatti con numerose persone; la condanna era risalente e relativa a reato estinto. L’amministrazione si costituiva, resistendo. La domanda cautelare era respinta con l’ordinanza n. 621/2021.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Sulla prima censura, il Collegio conferma l’indirizzo già espresso in sede cautelare: il provvedimento adottato dopo il preavviso di rigetto non deve contenere l’analitica confutazione delle osservazioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (Cons. St., sez. V, n. 4523 del 2018). Nel caso concreto la motivazione del decreto è ampia e articolata e contiene, come conseguenza logica, la non condivisibilità delle deduzioni di parte.

Passando alle ulteriori censure, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, r.d. n. 773/1931 impone il diniego delle autorizzazioni di polizia in presenza di condanne a pena restrittiva superiore a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ovvero nei casi di misure di prevenzione; il capoverso consente il diniego a chi ha riportato condanna per i delitti ivi elencati o non può provare la propria buona condotta. L’art. 43, comma 1, disciplina i casi di automatica preclusione della licenza di portare armi; il comma 2 ammette la ricusazione della licenza per i condannati per delitto diverso, per chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha negato il titolo in forza dell’automatismo preclusivo, non ricorrendo la fattispecie, ma in ragione di un non positivo apprezzamento sull’affidabilità e sulla buona condotta dell’esponente, rispetto al quale operano l’art. 11, comma 2, e l’art. 43, comma 2. Tale giudizio soggettivo è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso di armi, non essendo necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto del diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo in chiave di prevenzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021).

È sufficiente che dai fatti emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021). Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame (TAR Calabria, Sez. I, n. 591 del 2023). Il compendio di elementi posto a base del provvedimento resiste ai rilievi: il ricorrente è stato trovato sei volte in compagnia di soggetti controindicati e il movente lavorativo non è rilevante. Le frequentazioni non occasionali possono far ritenere sussistente il rischio di abuso o di uso improprio dell’arma da parte di terzi per contiguità (TAR Campania, Sez. V, n. 5091 del 2024; TAR Calabria, Sez. I, n. 432 del 2024).

Il nodo non è il grado di conoscenza delle vicende personali dei frequentati, ma il rischio che l’arma possa essere appresa e utilizzata illecitamente, anche a prescindere dalla volontà del titolare. Sulla condanna per reato estinto, il Collegio osserva che il divieto di detenzione non implica un concreto abuso né la commissione di reati inerenti all’uso delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, a prescindere dagli esiti del processo penale (TAR Lazio, Sez. I, n. 7208 del 2025; TAR Basilicata, n. 389 del 2025). Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese della fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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