Frode APP e spoofing: senza prova della SCA l’intermediario deve rimborsare (ABF Collegio di Milano n. 4633 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie su operazioni di pagamento non autorizzate regolate dal D.lgs. n. 11/2010, l’onere della prova è bipartito: l’intermediario deve dimostrare l’autenticazione forte (SCA), la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti, mentre resta a suo carico anche la prova del dolo o della colpa grave del titolare. La strong customer authentication esige almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso, tanto per l’accesso quanto per l’esecuzione dei singoli pagamenti. Il concorso causale parziale dell’utente indotto in errore non rende di per sé autorizzata la transazione, perché il consenso deve essere prestato nella forma convenuta tra pagatore e prestatore di servizi di pagamento. In difetto di piena prova dell’adozione della SCA, il ricorso va accolto integralmente e ogni valutazione sulla colpa della vittima resta assorbita.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, la mattina del 04/11/2025, un SMS inserito in una chat preesistente con l’intermediario, che segnalava un tentativo di pagamento di € 2.490,00 bloccato per sospetta frode e lo invitava a contattare un’utenza mobile. Chiamato il numero, un sedicente operatore richiedeva il numero della carta e l’IBAN e induceva il ricorrente a confermare con il tasto “Accetta” le notifiche ricevute sull’app di home banking, prospettando che servissero a bloccare le frodi. Seguendo le istruzioni, il ricorrente svincolava anche azioni e investimenti. Una successiva chiamata, con caller ID spoofing del numero della Questura, lo rassicurava sulla regolarità della procedura.

Le operazioni contestate sono sette, eseguite tra le 10:52 del 04/11/2025 e le 08:52 del 05/11/2025, per complessivi € 14.900,00. Il ricorrente ne chiede il rimborso con interessi legali, oltre al contributo di € 20,00 e alle spese legali. L’intermediario eccepisce che i pagamenti sono stati autenticati tramite 3D Secure, eseguiti verso fornitori di gioco d’azzardo in favore dei quali il cliente aveva disattivato le protezioni, e che per le transazioni verificate con 3DS non spetta chargeback; la procedura di rimborso presso il circuito risulta peraltro ancora in sospeso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie alla luce del D.lgs. 27/01/2010 n. 11 e del Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 05/07/2011, richiamando la ripartizione dell’onere probatorio propria della disciplina della SCA. All’intermediario spetta provare l’autenticazione, la registrazione e la contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; parimenti a suo carico resta la dimostrazione dei fatti che integrano il dolo o la colpa grave del titolare, uniche condizioni che consentono di addossargli le conseguenze dell’uso fraudolento dello strumento.

Dalla denuncia del ricorrente emerge un concorso causale parziale della vittima nella causazione della frode. Il Collegio tuttavia precisa, in linea con l’orientamento dei Collegi richiamato anche per precedenti conformi, che tale concorso non rende la transazione automaticamente autorizzata, poiché il consenso deve essere prestato nella forma convenuta tra pagatore e prestatore di servizi di pagamento. Resta ferma la valutazione sul dolo o sulla colpa grave ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 11/2010.

Passando alla prova dell’autenticazione forte, il Collegio rileva che, quanto alla fase di accesso all’app, l’intermediario non allega né produce alcunché. Quanto all’esecuzione delle operazioni, l’intermediario si limita ad affermare che i pagamenti sono stati autenticati tramite 3D Secure, ma non produce alcuna evidenza documentale sulle modalità di autenticazione e non indica neppure quali fattori della SCA siano stati utilizzati. Non risulta inoltre l’attivazione di alcun servizio di alert per le operazioni contestate.

Da qui la conclusione: la documentazione versata in atti non consente di ritenere raggiunta la prova dell’adozione della SCA. Secondo l’unanime orientamento dei Collegi, in caso di difetto di piena prova il ricorso deve essere accolto integralmente, restando assorbita ogni altra questione sull’eventuale colpa del ricorrente. Il Collegio riconosce quindi il rimborso di € 14.900,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, e il rimborso di € 20,00 del contributo; rigetta invece la domanda di spese legali per mancanza dei presupposti individuati dal Collegio di Coordinamento. L’intermediario è inoltre tenuto al versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia per le spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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