Segnalazione in Centrale Rischi e onere probatorio della titolarità del credito ceduto (ABF Collegio di Palermo n. 3478 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulla legittimità delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, il cessionario che mantenga l’appostamento a sofferenza è tenuto a provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione in blocco e dell’elenco analitico dei crediti trasferiti. La sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è idonea a dimostrare l’inclusione della singola posizione nella massa ceduta, incidendo sull’opponibilità della cessione e non sull’an della titolarità. L’esposto alla Banca d’Italia, trasmesso dall’Istituto all’intermediario, assume valore di reclamo ai fini della condizione di procedibilità davanti all’ABF, quando abbia reso edotto l’intermediario delle contestazioni del cliente.
Il Fatto
Il ricorrente è stato segnalato alla Centrale dei rischi con posizioni classificate a sofferenza, per un importo complessivo di 248.894 euro, oltre a garanzie personali per 26.000 euro. Contesta l’esistenza delle operazioni di cessione richiamate dall’intermediario a sostegno della regolarità delle segnalazioni e ritiene che questi sia privo di legittimazione attiva, per non avere dimostrato l’inclusione delle proprie posizioni nei portafogli ceduti.
Domanda la cancellazione delle iscrizioni e l’accertamento dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB delle società incaricate della riscossione. L’intermediario ricostruisce la sequenza delle cessioni intervenute dal 2015 al 2025, eccepisce l’inammissibilità delle domande nuove e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale il Collegio verifica d’ufficio la tempestività del reclamo ai sensi delle Disposizioni ABF. L’ultimo reclamo prodotto risulta anteriore di oltre dodici mesi al ricorso. Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui l’esposto indirizzato alla Banca d’Italia vale come reclamo anche quando non sia stato inoltrato contestualmente all’intermediario, purché risulti trasmesso dall’Istituto al destinatario: la funzione di rendere edotto l’intermediario delle contestazioni è così assolta. Nel caso concreto l’esposto del 9.05.2025 soddisfa la condizione di procedibilità.
L’esposto, tuttavia, non copre tutte le domande. Il Collegio dichiara inammissibili perché nuove rispetto al reclamo le contestazioni sulla segnalazione della posizione di garante, la richiesta di accertamento dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB e il rilievo sulla firma apocrifa nelle convenzioni originarie.
Nel merito resta la domanda di cancellazione relativa ai rapporti di cui il ricorrente è debitore principale. Il Collegio esamina la documentazione prodotta e rileva che l’intermediario ha provato l’acquisto dei crediti per le cessioni in blocco, depositando i contratti e gli elenchi dei crediti ceduti con l’indicazione dei rapporti intestati al ricorrente. Per due posizioni, invece, non è prodotta alcuna documentazione: esse sono state a loro volta cedute a un terzo e non risultano più segnalate.
Quanto all’opponibilità, il Collegio richiama il principio della Cass. n. 10200/2021, secondo cui nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notifica individuale ex art. 1264 cod. civ. Nel caso di specie manca però la produzione dell’avviso in G.U.: ciò incide sull’opponibilità al debitore ceduto, ma non sulla prova della titolarità, che è l’oggetto della contestazione.
Il Collegio reputa sussistente il presupposto sostanziale della sofferenza: l’inadempimento è prolungato ed elevato, e risultano altre segnalazioni a sofferenza da parte di terzi intermediari, in linea con la Circolare n. 139/1991. La doglianza sull’informativa è infondata: il preavviso del 28.09.2018 si è perfezionato per compiuta giacenza il 15.11.2018, prima della variazione di residenza del 2019. Il Collegio ribadisce comunque che preavviso e informativa non sono presupposti di legittimità della segnalazione, ma obblighi di trasparenza, come affermato dal Collegio di Coordinamento n. 4519/2023. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici
- Art. 106 TUB – Albo degli intermediari finanziari