Frode su bancomat e colpa grave del titolare (ABF Collegio di Bologna n. 1148 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento disciplinati dal D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, l’intermediario ha l’onere di provare che l’operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Assolto tale onere, la responsabilità del titolare dello strumento richiede la colpa grave. Questa può essere provata per presunzione semplice dal breve lasso temporale tra il furto e i prelievi e dalla corretta digitazione del PIN al primo tentativo. La responsabilità del cliente non esclude quella concorrente dell’intermediario, tenuto a bloccare le operazioni in presenza dell’indice di anomalia previsto dall’art. 8, lett. a), n. 2, del D.M. n. 112/2007, ossia tre o più richieste di autorizzazione presso lo stesso sportello ATM.

Il Fatto

La ricorrente ha dedotto di aver subito, mentre si trovava nei pressi della propria abitazione, il furto della borsa con il bancomat custodito all’interno. Subito dopo il furto la carta sarebbe stata utilizzata per tre prelevamenti ATM per complessivi 1.000,00 euro. La cliente non ha prodotto la denuncia e ha chiesto il rimborso della somma sottratta illecitamente.

L’intermediario ha resistito eccependo che le tre operazioni (500,00, 100,00 e 400,00 euro) erano state autenticate mediante lettura del microchip e digitazione del PIN, prima del blocco della carta. Ha rilevato che la prima operazione era avvenuta quarantaquattro minuti dopo il furto, che il furto in luogo aperto al pubblico non configura furto con destrezza, che erano state inviate notifiche push dopo ciascun prelievo. Ha prodotto un’integrazione della denuncia e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la disciplina del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017, applicabile alle operazioni contestate. Da essa discende che l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione grava sull’intermediario; solo una volta assolto tale onere può essere affermata la responsabilità del titolare, purché nella sua condotta sia ravvisabile la colpa grave.

Nel caso concreto i prelievi risultano eseguiti mediante lettura del microchip e corretta digitazione del codice. Si tratta di un doppio fattore di autenticazione forte: il fattore di possesso, costituito dalla carta fisica, e il fattore di conoscenza, costituito dal PIN. L’intermediario ha dunque assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante.

Quanto alla condotta della ricorrente, il Collegio valorizza il breve intervallo tra il furto e le operazioni, in assenza di errori nella digitazione del PIN. Tale circostanza è ritenuta indice idoneo a far presumere che il codice fosse conservato unitamente allo strumento di pagamento. Il Collegio di coordinamento (decisione n. 24366/2019) ha chiarito che dalle modalità esecutive delle operazioni può trarsi, in via presuntiva, la prova della colpa grave; la negligente custodia del PIN si desume dalla presunzione semplice legata al breve lasso temporale tra furto e prelievi, nonché dalla corretta digitazione del codice al primo tentativo.

Alla responsabilità della ricorrente si affianca, tuttavia, una responsabilità concorrente dell’intermediario. Questi non ha considerato l’indice di anomalia di cui all’art. 8, lett. a), n. 2, del D.M. n. 112/2007, ravvisabile nella presenza di tre o più richieste di autorizzazione presso lo stesso sportello ATM, come dimostra la coincidenza del codice CAB per tutte le operazioni disconosciute. In presenza di tale indice l’intermediario non poteva limitarsi all’invio delle notifiche push, ma avrebbe dovuto bloccare le operazioni.

Da qui l’obbligo di restituire 400,00 euro, corrispondenti all’importo sottratto a partire dalla terza operazione. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario anche il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento di presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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