Legittimazione passiva del contraente ceduto nell’azione revocatoria della cessione del contratto di leasing (Cass. civ. Sez. 1 n. 81 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria, fallimentare o ordinaria, proposta dal curatore avverso l’atto di cessione del contratto posto in essere dal cedente poi fallito, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al cessionario della posizione contrattuale ceduta, non anche al contraente ceduto. Il contraente ceduto, salvo accertamento in fatto che ne dimostri la partecipazione per un proprio interesse all’operazione impugnata, rimane in linea di principio estraneo tanto al contratto di cessione quanto alla domanda di revoca e ai conseguenti oneri probatori. L’accoglimento dell’azione revocatoria non restituisce al fallito la titolarità dominicale del bene oggetto dell’atto dichiarato inefficace, ma attribuisce alla procedura la sola legittimazione a procedere alla liquidazione del bene o al conseguimento del controvalore. Il vittorioso esperimento dell’azione non determina alcun effetto restitutorio o traslativo, comportando esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto rispetto ai creditori, che rimane valido ed efficace nei confronti delle parti e dei terzi.
Il Fatto
Il Fallimento di una società utilizzatrice di un contratto di leasing ha convenuto in giudizio la società cedente e la società concedente, chiedendo la revoca, ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., della cessione del contratto di leasing stipulata tra la società poi fallita e una terza cessionaria, per un prezzo ritenuto non congruo rispetto al valore del bene oggetto del contratto. Il tribunale ha accolto la domanda di revoca, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione, e ha condannato la concedente, quale contraente ceduta, a restituire alla cessionaria i canoni di leasing versati dopo la cessione. La corte d’appello ha confermato la sentenza, ritenendo che la concedente non avesse fornito la prova della propria inscientia decoctionis, nonostante avesse aderito alla stipulazione del contratto di cessione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 67 l.fall., sostenendo l’irrilevanza della propria inscientia decoctionis in quanto, quale contraente ceduta, non aveva svolto alcun ruolo attivo nel contratto di cessione. La Corte, riqualificando la doglianza, ha ritenuto il motivo fondato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, ritenendo la concedente onerata della prova della propria ignoranza dello stato di insolvenza e legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dei canoni, aveva implicitamente considerato la concedente parte contraente del contratto di cessione, senza tuttavia accertare se essa avesse effettivamente partecipato all’operazione per un proprio interesse.
Richiamando il precedente delle Sez. 1, n. 23485 del 2021, la Corte ha affermato che l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dal curatore non restituisce al fallito la titolarità in senso dominicale dell’identico bene oggetto dell’atto dichiarato inefficace, ma si limita ad attribuire al Fallimento la sola legittimazione a procedere alla liquidazione del bene trasferito ovvero, se ciò è impossibile, a conseguire la retrocessione alla massa di una somma corrispondente al suo controvalore. La sanzione dell’inefficacia è funzionale a un’attività liquidatoria diretta sul bene recuperato o sul controvalore conseguito, in una prospettiva che non ammette spazi di discrezionalità e che è la misura in cui si apprezza il pregiudizio subito dai creditori.
Il destinatario delle azioni revocatorie è, in linea di principio, esclusivamente il soggetto già controparte contrattuale nel negozio di disposizione del diritto facente capo al fallito. Nel caso della cessione del contratto, che determina la sostituzione soggettiva in un rapporto plurilaterale, l’effetto reintegrativo dell’azione può prodursi anche nei confronti del contraente ceduto solo se è possibile affermarne la partecipazione all’atto di disposizione patrimoniale oggetto dell’azione proposta. Il prestato consenso del ceduto, limitandosi a rendere possibile la variazione soggettiva ai sensi dell’art. 1406 c.c., non trasforma la parte in coautrice dell’atto di cessione.
Nel caso in esame, gli accertamenti della corte d’appello non hanno dimostrato che la concedente avesse fornito un apporto causale al compimento dell’atto, essendo il depauperamento del patrimonio della cedente stato determinato esclusivamente dalla cessione conclusa con il terzo cessionario. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, indicando al giudice del rinvio di verificare l’effettivo interesse del Fallimento all’azione revocatoria della cessione del contratto, considerato che il curatore non può esercitare le facoltà previste dall’art. 72 l.fall. sulla posizione contrattuale originaria, e la legittimazione della contraente ceduta a subire l’azione di restituzione dei canoni proposta dalla cessionaria.
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Nota della Redazione
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